Cassazione Penale, Sentenza n. 13531/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 16/07/2018 al 20/02/2019. Saaidou era stato indagato per estorsione in concorso con Moussad, poi assolto per insussistenza del fatto. La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse tenuto, durante l'interrogatorio di garanzia, dichiarazioni mendaci (negando di aver incontrato la vittima e il presunto complice) che avrebbero rafforzato l'apparenza degli indizi e contribuito al mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo ma deve valutare se l'indagato, con comportamento doloso o gravemente colposo, abbia dato causa o contribuito alla privazione della libertà. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello secondo cui le dichiarazioni mendaci rese da Saaidou erano idonee a rafforzare il quadro indiziario, e che la sentenza di merito non ha escluso che il ricorrente avesse effettivamente incontrato la vittima. Perciò è escluso il diritto all'equa riparazione; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Previene il riconoscimento dell'equa riparazione quando l'indagato abbia con dolo o colpa grave dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà personale; la Corte ha applicato la norma ritenendo che il mendacio possa integrare colpa grave se ha avuto rilevanza causale sulla misura cautelare.
art. 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)
d.lgs. 8/11/2021, n. 188, art. 4, lett. b
La modifica ha confermato che il mendacio o il comportamento reticente in sede di interrogatorio possono essere considerati ai fini dell'accertamento della colpa grave ostativa all'indennizzo, distinguendoli dal semplice esercizio del diritto di non rispondere.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. e altre pronunce richiamate)
tra le pronunce citate: Sez. U. n. 51779/2013; Sez. U. n. 32383/2010; altre decisioni di legittimità
È consolidato il principio per cui il giudizio di riparazione è autonomo ma non può disconoscere fatti 'accertati o non negati' nel processo di merito; il mendacio può escludere il diritto all'indennizzo se era causalmente rilevante per la misura cautelare o se l'indagato avrebbe potuto fornire elementi specifici idonei a neutralizzare il valore indiziante.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale ma valuta ex ante se l'indagato, con dolo o colpa grave, abbia causato o contribuito alla privazione della libertà.
- La menzogna dell'indagato in sede di interrogatorio può escludere il diritto all'indennizzo se: a) era mendace in punti rilevanti; b) poteva fornire elementi specifici utili a sfatare il quadro indiziario; c) ha avuto ruolo causale nel determinare o nel mantenere la misura cautelare.
- Non basta che l'indagato abbia mentito: è necessario accertare il nesso causale tra il mendacio (o il comportamento reticente) e l'adozione o il perdurare della misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve attenersi ai fatti 'accertati o non negati' nel giudizio di merito; non può fondare la negazione dell'indennizzo su condotte che la sentenza penale ha ritenuto inesistenti o non provate.
- Il silenzio o l'esercizio delle facoltà difensive non sono automaticamente equivalenti al mendacio: la giurisprudenza distingue la reticenza colpevole (rilevante) dall'esercizio legittimo del diritto alla difesa (non rilevante).
- In casi simili è importante documentare ex ante e in modo specifico come le proprie dichiarazioni avrebbero potuto modificare il quadro indiziario (se favorevoli) oppure dimostrare l'assenza di nesso causale tra comportamento difensivo e misura cautelare.
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