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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50256/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna emessa dalla Corte di appello di Palermo con nove motivi: 1) omissione della comunicazione dei diritti procedurali e violazione dell'art. 5 della Direttiva 2012/13/UE; 2) carenza delle informazioni nel mandato d'arresto europeo in ordine alle norme penali, alla natura consumata o tentata dei reati e alla finalità della richiesta (processuale o esecutiva); 3) mancanza di proporzionalità tra finalità del mandato d'arresto europeo e gravità dei reati, con possibile ricorso a misure meno afflittive; 4) violazione del principio di uguaglianza e della doppia punibilità, con riferimento alla diversa configurazione normativa italiana (art. 650/389 c.p.); 5) mancata indicazione delle fonti di prova e insufficiente motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sull'identificazione del consegnando; 6) mancata acquisizione di chiarimenti circa il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri della Repubblica Ceca; 7) omissione di verifica dei limiti massimi di carcerazione preventiva nello Stato emittente; 8) mancata verifica della notifica del processo e del rispetto delle garanzie dell'equo processo (art. 4-bis della Decisione Quadro MAE); 9) mancata verifica dello stabile radicamento in Italia e del diritto alla vita familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Per ciascun motivo ha ritenuto che: (1) gli avvisi e le comunicazioni erano stati resi e tradotti in lingua ceca e nessuna censura specifica era stata sollevata in tempo utile; (2) il mandato d'arresto indicava le norme del codice penale ceco (artt. 205 e 337) e risultava chiaro che la natura era processuale; (3) non sussiste sproporzione perché le pene previste nello Stato emittente superano i parametri di rilevanza della Decisione Quadro (minimo 12 mesi/4 mesi secondo le ipotesi di applicazione); (4) la sussunzione nei reati equivalenti italiani (art. 389 c.p.) è corretta e il confronto pertinente è quello con l'ordinamento emittente; (5) le contestazioni sulla carenza di prove sono superate dall'attuale impostazione normativa (modifiche all'art. 18 legge n.69/2005) e non incidono come motivo obbligatorio di rifiuto; (6) le censure sul rischio di trattamenti inumani sono state sollevate tardivamente e senza elementi concreti, quindi inammissibili; (7) la questione dei limiti di carcerazione preventiva non è fondata alla luce delle modifiche legislative; (8) la conoscenza del processo e le garanzie sono state adeguatamente valutate dalla Corte di merito (il mandato risultava funzionale all'esecuzione di misura cautelare e il ricorrente aveva presentato impugnazione tramite difensore); (9) la verifica del radicamento sul territorio non era applicabile trattandosi di mandato processuale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposte le comunicazioni di prassi alla Cancelleria.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005 (disciplinante il mandato d'arresto europeo)

    La Corte interpreta le disposizioni nazionali (artt. 6, 7, 13, 18, 18-bis, 19, 22, 616) alla luce della Decisione Quadro e ritiene che i requisiti formali e sostanziali per l'esecuzione del MAE fossero rispettati; inoltre sottolinea che le modifiche legislative hanno circoscritto le cause di rifiuto obbligatorie e facoltative

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI (Mandato d'arresto europeo)

    Richiamata la funzione e i limiti del MAE (art. 2, par. 1) e la disciplina della conoscenza del procedimento (art. 4-bis): la Corte ritiene che la valutazione di proporzionalità e l'ambito applicativo siano già disciplinati dalla Decisione Quadro e recepiti nella legge nazionale

  • Direttiva 2012/13/UE (diritto all'informazione)

    Il rimprovero sulla mancata comunicazione dei diritti è stato rigettato perché dagli atti risulta che gli avvisi sono stati forniti e tradotti; la Corte richiede contestazioni specifiche e tempestive

  • Codice penale italiano (art. 389 e art. 650 c.p.)

    La Corte valuta la corrispondenza tra fattispecie straniere e quelle italiane, ritenendo corretta la sussunzione nei reati previsti dall'art. 389 c.p. e irrilevante la mera differenza di limiti edittali quando il requisito di doppia incriminabilità sussiste

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 5 e 6 CEDU)

    Richiamate dalle difese, ma la Corte richiede in cassazione che tali censure siano state specificamente prospettate e provate nei gradi di merito; in assenza di elementi concreti, non sono accolte

  • Norme del codice penale ceco (artt. 205 e 337 c.p. ceco)

    Sono state indicate nel mandato d'arresto come norme violate; la Corte italiana ne ha rilevato la pena edittale (fino a 5 anni e fino a 2 anni), sufficiente per il requisito della rilevanza previsto dalla Decisione Quadro e dalla legge nazionale

  • Art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni per ricorso inammissibile)

    Applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di mandato d'arresto europeo la Corte richiede che le censure siano specifiche e sollevate tempestivamente nei gradi di merito; doglianze generiche in cassazione sono inammissibili
  • La presenza nel mandato d'arresto delle norme penali dello Stato emittente e dell'indicazione delle pene è decisiva: se il MAE riporta gli articoli e le pene, la carenza formale è difficilmente fondata
  • Per la doppia incriminabilità rileva l'adeguatezza della corrispondenza fra fattispecie (sussunzione) e il parametro rilevante è il limite edittale nello Stato emittente per verificare i requisiti della Decisione Quadro/legge nazionale
  • Le questioni relative al rischio di trattamenti inumani o degradanti devono essere dimostrate con elementi concreti già nei gradi di merito; mere affermazioni generiche in cassazione non bastano
  • La valutazione di proporzionalità tra finalità del MAE e gravità dei fatti è sostanzialmente disciplinata dalla Decisione Quadro e dalla legge nazionale: non è sufficiente una contestazione astratta per ottenere il rigetto della consegna
  • L'omissione di indicare prove nel MAE non costituisce di per sé motivo di rifiuto obbligatorio dopo le modifiche legislative: le ipotesi di rifiuto sono oggi circoscritte
  • Se la richiesta è processuale (presenza per procedimento) e il mandato lo specifica, alcune eccezioni (es. radicamento in Italia) possono risultare non applicabili; va verificato l'effettivo oggetto del MAE prima di dedurre cause ostative
  • In generale, le difese che intendono opporsi alla consegna devono portare in sede di merito prove e fatti specifici (es. condizioni carcerarie, mancate notifiche, errori formali nel MAE) per poter incidere sul giudizio di consegna

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