Cassazione Penale, Sentenza n. 44888/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per furti in abitazione commessi tra il 25 e 26 febbraio 2011. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità: sostengono che il silenzio degli imputati non poteva essere valutato contro di loro; che l'unica circostanza certa era il rinvenimento, il 28/2/2011 ad Arezzo, di refurtiva che sarebbe riconducibile a reati precedenti e quindi eventualmente alla sola ricettazione; che elementi quali l'utilizzo di telefoni cellulari e di una vettura non costituiscono indizi significativi per attribuire a ciascuno dei singoli imputati la responsabilità dei singoli furti. Sono stati inoltre prodotti motivi aggiunti (tra cui doglianza per applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., richiesta di derubricazione al reato di cui all'art. 648 c.p., doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla carenza di motivazione della pena) e dedotte contestazioni sull'identificazione degli utilizzatori delle utenze telefoniche e sulla documentazione di sequestro.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la "doppia conforme" di condanna poggi su un impianto argomentativo saldo e coerente, valorizzante molteplici elementi convergenti: trascrizioni delle intercettazioni peritali, spostamenti tracciati via GPS della vettura utilizzata per i furti, tabulati telefonici, il rinvenimento di parte della refurtiva in possesso degli imputati e il loro arresto. La Corte ha richiamato il principio della lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio e ha ritenuto le censure difensive generiche e non idonee a scardinare la tenuta logica della motivazione di merito. Ha inoltre rigettato la richiesta di derubricazione in ricettazione alla luce dei contenuti delle intercettazioni e della mancata offerta di spiegazioni alternative da parte degli imputati. I motivi aggiunti sono stati ritenuti assorbiti dall'inammissibilità dei motivi principali (ex art. 585, comma 4 c.p.p.). La Corte ha osservato che i telefoni risultavano trovati addosso agli imputati nel controllo di polizia e che l'eventuale mancanza di indicazione in un verbale di sequestro prodotto dalla difesa è irrilevante. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa contestava l'applicazione della regola valutativa; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi indiziari sia stata effettuata correttamente nell'ambito di un'analisi complessiva e coerente del compendio probatorio
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che l'assenza di spiegazioni alternative da parte degli imputati non è di per sé decisiva, ma deve essere considerata e motivata nell'ambito delle opzioni valutative emergenti dagli atti
art. 648 cod. pen.
La corte di merito ha motivatamente escluso la derubricazione in ricettazione sulla base delle intercettazioni e delle risultanze che indicavano la responsabilità diretta nei furti
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'inammissibilità dei motivi principali comporta l'assorbimento e l'irrilevanza dei motivi aggiunti presentati successivamente
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure meramente critiche o generiche sull'apprezzamento della prova che non si confrontino puntualmente con la logica e la struttura argomentativa della motivazione di merito
- La responsabilità può essere accertata sulla base di elementi indiziari plurimi e convergenti (intercettazioni, tracciamento GPS, tabulati telefonici, rinvenimento della refurtiva e arresto): va operata una valutazione unitaria e complessiva del compendio probatorio
- Il silenzio o la mancata spiegazione alternativa dell'imputato non costituisce di per sé prova decisiva, ma la sua mancanza può essere valorizzata se la corte motiva perché altre spiegazioni non risultino plausibili (art. 533 c.p.p.)
- I motivi aggiunti introdotti tardivamente sono inefficaci se i motivi principali sono dichiarati inammissibili (art. 585, comma 4 c.p.p.)
- Contestazioni documentali (es. assenza di indicazione in un verbale prodotto dalla difesa) non scardinano un accertamento di fatto consolidato in sede di merito quando altri atti o risultanze processuali attestano la circostanza (es. recupero di telefoni addosso agli imputati durante un controllo)
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