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Sentenza

Sentenza del 09/12/2020 n. 3918 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa - soggetto passivo e presupposto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

disputa sull'individuazione del soggetto passivo dell'imposta unica sulla raccolta di scommesse a quota fissa: se la tassazione debba ricadere anche sulla ricevitoria che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero/terzo. Il ricorrente contestava che la mera raccolta e l'attività di ricevitoria, che non comporta l'assunzione del rischio proprio della scommessa (assunto dal bookmaker), non potesse configurare il presupposto impositivo.

La decisione

la sentenza ha ritenuto che il soggetto passivo è chiunque gestisca, con qualunque mezzo e anche per conto terzi, la raccolta di concorsi pronostici o scommesse. La nozione di 'gestione' non richiede l'assunzione del rischio della scommessa: l'attività gestoria si identifica con la raccolta delle scommesse il cui volume determina la provvigione e il rischio imprenditoriale della ricevitoria. Pertanto la ricevitoria che partecipa all'organizzazione ed esercizio della raccolta è assoggettata all'imposta. In sostanza il ricorso è stato respinto e l'operato dell'amministrazione resistente confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1998

    le disposizioni sono interpretate nel senso che il presupposto dell'imposta è l'attività di gestione della raccolta di scommesse; il soggetto passivo comprende chiunque svolga la raccolta anche per conto di terzi, indipendentemente dall'assunzione del rischio dell'esito della scommessa

  • Corte costituzionale

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la responsabilità fiscale può gravare su chi svolge l'attività di raccolta/gestione anche se il rischio è assunto da altro soggetto

Massime di principio

  • Il presupposto impositivo è l'attività di gestione/ raccolta delle scommesse: chi raccoglie per conto terzi può essere soggetto passivo anche se non assume il rischio economico dell'esito.
  • La funzione economica e commerciale della ricevitoria (volume di raccolta, provvigioni, organizzazione) è decisiva per qualificare l'attività come imponibile; non rileva solo la mera assenza di assunzione del rischio tecnico della scommessa.
  • Per difendersi in casi analoghi è necessario dimostrare che l'attività svolta è meramente tecnica/incidentalmente di supporto (es. mero hosting o puro servizio telematico senza ruolo organizzativo o canalizzante) e che non sussiste partecipazione economica alla raccolta.
  • È utile esaminare i contratti tra bookmaker e ricevitoria: clausole che attribuiscono esclusivamente un ruolo esecutivo e privo di autonomia commerciale e di determinazione del volume di raccolta possono limitare il rischio di qualificazione come soggetto passivo, ma non eliminano automaticamente l'imposta se i fatti mostrano effettiva partecipazione all'attività di raccolta.
  • Le amministrazioni fiscali potranno ragionevolmente estendere l'onere fiscale a intermediari che svolgono funzione organizzativa o commerciale nella raccolta; pertanto va posta attenzione alla struttura operativa e contrattuale dell'attività.

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