Cassazione Penale, Ordinanza n. 35357/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso, ritenendo l'imputato responsabile della sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo all'impianto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento al travisamento della prova in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulla cosa ex art. 625, n. 2 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la prova acquisita non consentisse di affermare tale aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, e comunque non fondato su specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
La fattispecie è stata qualificata come furto in concorso aggravato; l'aggravante centrale esaminata è quella della violenza sulle cose.
art. 625, n. 2 c.p.
Sussiste quando, per commettere il furto, l'agente fa uso di energia fisica provocando rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione della cosa altrui o mutamento della destinazione; nel caso del furto di energia elettrica l'allaccio abusivo integra la violenza sulle cose se comporta alterazione o danneggiamento dell'impianto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione delle fonti di prova, essendo il controllo della Corte di cassazione limitato alla verifica di errori di diritto e di specifici travisamenti della prova dedotti in modo puntuale.
- Il travisamento della prova non può essere prospettato in modo generico: occorre indicare specificamente le emergenze processuali decisive che sarebbero state male intese o ignorate dal giudice di merito.
- In tema di furto, la violenza sulle cose ricorre quando, per realizzare la sottrazione, l'agente impiega energia fisica che provochi rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento della destinazione del bene altrui.
- Nel furto di energia elettrica, l'allaccio abusivo all'impianto può integrare la circostanza aggravante della violenza sulle cose se determina un'alterazione materiale o un danneggiamento dell'impianto stesso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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