Sentenza n. 1388/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 13.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo relativo al beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 490/2023 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, notificato al Ministero e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione. Il decreto aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi, rivalutazione e spese. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva messo a disposizione la somma dovuta, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché tra la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 16 novembre 2023, e la notifica del ricorso, avvenuta il 26 febbraio 2026, erano trascorsi più di due anni. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di provare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ritenendo sufficiente la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; l’eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non priverebbe infatti automaticamente il decreto della sua efficacia esecutiva, potendo soltanto consentirne la sospensione secondo l’art. 649 c.p.c. Il Ministero è stato ordinato ad accreditare sulla carta docente euro 1.500,00, oltre interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dal sorgere del diritto fino al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione
Il termine dilatorio deve essere rispettato prima dell’attivazione della tutela esecutiva nei confronti della PA; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto è sufficiente, nel giudizio di ottemperanza, a dimostrarne l’efficacia esecutiva, senza necessità di provare il passaggio in giudicato.
art. 650 c.p.c.
L’eventuale opposizione tardiva non priva automaticamente il decreto ingiuntivo della sua efficacia esecutiva, ma ne può consentire la sospensione.
art. 649 c.p.c.
sospensione dell’efficacia
La sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo conseguente all’opposizione tardiva richiede uno specifico provvedimento giudiziale secondo i relativi criteri.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
D.M. n. 55/2014, Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e non opposto, la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è sufficiente a comprovare l’efficacia esecutiva del titolo; non è necessario dimostrarne il passaggio in giudicato come per le sentenze del giudice ordinario.
- L’eventuale opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo non determina automaticamente la perdita della sua efficacia esecutiva: essa può consentire la sospensione dell’efficacia soltanto mediante uno specifico provvedimento adottato secondo i criteri previsti dall’art. 649 c.p.c.
- Prima di proporre una domanda di ottemperanza avente funzione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di assicurare l’esecuzione del titolo entro un ulteriore termine.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale mediante l’accredito diretto della somma dovuta su uno specifico beneficio o strumento amministrativo, quando ciò costituisce la modalità concreta di adempimento risultante dal titolo.
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