Cassazione Penale, Sentenza n. 22037/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la conferma della condanna per omicidio colposo aggravato contestando di non aver ricoperto una posizione di garanzia (sarebbe stato solo cantoniere e non capo cantoniere), di avere comunque segnalato le criticità ai superiori, dell'assenza di poteri di iniziativa e della mancata valutazione di un adeguato giudizio controfattuale. Inoltre deduceva che l'evento mortale sarebbe derivato esclusivamente o prevalentemente dalla condotta colposa della vittima (velocita e stato del veicolo, mancato uso delle cinture), e pertanto avrebbe interrotto il nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di condanna emessa in abbreviato dal G.U.P. e poi confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I giudici hanno ritenuto provata la qualifica di capo cantoniere del Lento (anche per sue ammissioni e atti d'indagine), l'omessa adozione di idonee e tempestive misure alternative alla sostituzione dei parapetti (segnaletica di pericolo, inibizione traffico, limite di velocita, senso unico alternato, barriere new-jersey) e la sussistenza del nesso causale tra la sua omissione e l'evento. La Cassazione ha inoltre ritenuto irrilevante ai fini dell'esonero la segnalazione effettuata mesi prima e la condotta colposa della vittima, considerata prevedibile e non eccezionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili come liquidate: a favore di Carolina Rosanò, Salvatore Rosanò e Ida Scalone euro 4.800,00 oltre accessori; a favore di Giuseppe Migliazza e Stefania Migliazza euro 3.900,00 oltre accessori; liquidazione a favore di Vincenzo Migliazza indicata nel dispositivo (testo originale troncato).
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma usata per l'inquadramento del delitto di omicidio stradale e per la determinazione di attenuanti specifiche (richiamata la circostanza attenuante del comma 7 come riconosciuta dai giudici)
art. 40 cod. pen.
Richiamata in relazione alla posizione di garanzia e al nesso di causalita: la Corte ha ritenuto che la qualifica funzionale e gli adempimenti omessi attribuiscano al Lento la responsabilita penale per il verificarsi dell'evento
art. 41 cod. pen.
Richiamata insieme ad art. 40 per questioni attinenti al nesso causale e alle eventuali cause autonome interruttive; la Corte ha escluso che la condotta della vittima fosse causa autonoma idonea a interrompere il nesso eziologico
art. 113 cod. pen.
Norma sulla responsabilita per cooperazione colposa: la sentenza applica il concorso di cause e la cooperazione colposa con altri coimputati
D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, artt. 6 e 8
Richiamati in relazione ai doveri amministrativi e di manutenzione della viabilita provinciale; da essi la Corte trae elementi per affermare obblighi di segnalazione, manutenzione e possibilita di adottare misure di tutela da parte dell'ufficio competente
Massime di principio
- La qualifica formale o la riconoscibilita del ruolo (es. capo cantoniere) e le ammissioni documentali possono sostanzialmente consolidare una posizione di garanzia anche se il soggetto afferma di avere funzioni limitate
- La mera segnalazione ai superiori non esclude automaticamente la responsabilita se non e seguita da iniziative concrete e tempestive di contenimento del rischio che sarebbero spettate all'obbligato o che questi poteva promuovere con urgenza
- In presenza di pericolo immediato, il soggetto posto in posizione di garanzia e obbligato a porre in essere misure idonee, proporzionate e rapidamente attuabili (segnaletica, limiti di velocita, senso unico alternato, inibizione del traffico), la loro mancata adozione puo integrare colpa
- La condotta colposa della vittima contribuisce al giudizio di causa ma non interrompe il nesso causale se il suo comportamento non e straordinario, imprevedibile o abnorme rispetto al rischio creato dall'omissione
- Il giudizio controfattuale richiede che venga indicata una concreta e lecita condotta alternativa che avrebbe evitato l'evento; la Corte valuta se tale condotta sarebbe stata ragionevolmente attuabile dall'imputato
- Chi impugna in Cassazione deve mostrare errori di diritto o contraddizioni logiche qualificate nella motivazione dei giudici di merito; semplici critiche dei fatti o della valutazione delle prove, se sostenute da motivazione congrua dei giudici, sono insufficienti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →