Ordinanza n. 4617/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento decreto ministeriale di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - notificato in data 27 luglio 2022 - K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale, notificato il 27 luglio 2022, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dalla presente ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria, inserita nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Le parti hanno confermato l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Preso atto della conferma dell'interesse alla decisione e dell'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato e la fissazione dell'udienza di merito. L'ordinanza richiama l'esigenza di rispettare gli impegni assunti con il PNRR e il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
Le disposizioni sono richiamate in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa, il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione e non emergono ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il collegio può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di merito, senza definire il giudizio.
- Nell'organizzazione della trattazione delle cause soggette a udienze di smaltimento dell'arretrato, il differimento della trattazione è incompatibile con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Come è indicizzato
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