Sentenza n. 620/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - della delibera 268/23/CONS adottata da AGCOM in data 25 ottobre 2023 e pubblicata sul sito Internet www.agcom.it in data 8 novembre 2023, recante “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – anno 2022”; - di tutti gli atti comunque connessi, presupposti o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM recante il rendiconto 2022 delle entrate e delle spese sostenute per le attività di regolazione delle comunicazioni elettroniche
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore TLC)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rendiconto AGCOM sostenendo, con due motivi connessi, che l’Autorità avesse posto a carico della contribuzione annuale costi relativi all’intero complesso delle attività svolte nel settore delle comunicazioni elettroniche, anziché soltanto i costi amministrativi strettamente riconducibili alle attività previste dall’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972 e dall’art. 16 del d.lgs. 259/2003. Sono state contestate, in particolare, l’inclusione dei costi relativi alla tutela dei consumatori, ai pareri resi ad altre autorità, al Tavolo Telco e consumatori, al Contact Center e alla gestione delle richieste informative di cittadini ed enti, nonché l’omessa evidenziazione dei costi relativi ad attività non finanziabili mediante il contributo TLC. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina europea e nazionale sui diritti amministrativi, dei principi di proporzionalità e trasparenza, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Con il secondo motivo ha contestato anche il meccanismo delle rettifiche previsto per compensare le differenze tra contributi riscossi e costi amministrativi effettivi, assumendo che tali rettifiche fossero viziate perché fondate su una base di costi erroneamente determinata. AGCOM ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo che l’annullamento della precedente delibera impositiva avesse già soddisfatto l’interesse della ricorrente e che il rendiconto fosse privo di autonoma lesività.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che il rendiconto annuale non sia una mera rappresentazione contabile, ma una fase autonoma del sistema di finanziamento dell’AGCOM, destinata a verificare ex post la corrispondenza tra costi effettivi e contributi riscossi e a consentire eventuali rettifiche negli esercizi successivi. Pertanto, conserva autonoma rilevanza e attitudine lesiva anche dopo l’annullamento della delibera contributiva a monte. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto sostanzialmente corretto l’impianto metodologico generale del rendiconto: le attività erano censite analiticamente, ricondotte alle tre categorie delle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici; i costi erano attribuiti distinguendo unità core e non core e mediante criteri proporzionali basati sulle risorse effettivamente impiegate. Non è stata quindi accolta la censura generale secondo cui AGCOM avrebbe finanziato indiscriminatamente l’intero fabbisogno del settore. È stato invece ravvisato un difetto di motivazione, limitatamente ad alcune poste, quanto al nesso di strumentalità tra le attività e le funzioni finanziabili ai sensi dell’art. 16 CECE. In particolare, il rendiconto non spiegava adeguatamente l’inclusione dei pareri resi all’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, soprattutto quando riferiti a soggetti estranei al mercato delle comunicazioni elettroniche, né del Tavolo Telco e consumatori, del Contact Center e della gestione delle richieste informative. La generica finalità di tutela del consumatore non è sufficiente: AGCOM deve indicare la specifica fonte normativa o regolamentare del potere esercitato e spiegare puntualmente il nesso diretto tra ciascuna attività e le funzioni finanziabili. Il TAR ha respinto la censura fondata sull’avanzo tra proventi e costi, poiché l’eventuale eccedenza è contemplata dal sistema e può essere compensata mediante rettifiche successive; il risultato di amministrazione non costituisce un parametro rigido di perfetto pareggio. La ricorrente, inoltre, non aveva fornito elementi analitici sufficienti per dimostrare l’integrale esclusione delle poste contestate né una quantificazione alternativa delle rettifiche. Il secondo motivo è stato assorbito nella parte relativa al vizio derivato dalla non corretta perimetrazione dei costi. La sentenza ha annullato in parte qua gli atti impugnati, imponendo ad AGCOM di rinnovare l’istruttoria e la motivazione per ogni attività, indicando la funzione prevista dall’art. 16 CECE, la fonte normativa nazionale e la stretta strumentalità; dovranno essere espunte soltanto le attività per le quali tale nesso non sia dimostrato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 16 direttiva (UE) 2018/1972
Consente di finanziare mediante diritti amministrativi soltanto i costi amministrativi complessivi relativi alla gestione, al controllo e all’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso di radiofrequenze e numeri e degli obblighi specifici; il nesso tra attività e funzioni finanziabili deve essere stretto, chiaro, trasparente e adeguatamente motivato.
art. 16 d.lgs. 259/2003
Disciplina i diritti amministrativi e il rendiconto annuale AGCOM, prevedendo la verifica ex post della corrispondenza tra costi amministrativi e contributi riscossi e l’adozione di eventuali rettifiche.
art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005
Richiamati quali disposizioni nazionali in materia di contribuzione annuale dovuta agli operatori e di finanziamento dell’autorità.
art. 12 direttiva 2002/20/CE
La Corte di giustizia lo ha interpretato nel senso che i diritti amministrativi possono coprire soltanto i costi relativi alle attività tassativamente riconducibili al regime di autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici.
art. 98-sexiesdecies d.lgs. 259/2003
Le condizioni relative alla qualità del servizio offerte agli utenti finali possono rientrare nelle condizioni imposte alle imprese in virtù dell’autorizzazione generale e, in quanto tali, nei costi finanziabili.
Massime di principio
- Il rendiconto annuale dei costi e delle entrate di un’autorità di regolazione costituisce un atto autonomo rispetto alla deliberazione contributiva a monte, poiché svolge una funzione consuntiva di verifica e riequilibrio e può incidere sugli obblighi contributivi degli operatori negli esercizi successivi.
- I diritti amministrativi imposti agli operatori di comunicazioni elettroniche possono finanziare soltanto i costi amministrativi strettamente pertinenti alle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici previsti dalla disciplina europea e nazionale.
- Per imputare una specifica attività ai costi finanziabili mediante diritti amministrativi, l’autorità deve indicare la fonte normativa o regolamentare del potere esercitato e motivare puntualmente il nesso diretto e strumentale tra tale attività e una delle funzioni finanziabili; la generica riconducibilità alla tutela del consumatore non è sufficiente.
- Le attività di tutela del consumatore non sono in astratto escluse dai costi finanziabili, ma lo sono quando l’autorità non dimostri, con motivazione rafforzata, la loro funzionalità diretta alle attività di autorizzazione generale, gestione dei diritti d’uso o applicazione degli obblighi specifici.
- L’esistenza di un avanzo tra contributi riscossi e costi sostenuti non dimostra di per sé l’illegittimità della contribuzione, poiché il sistema può fisiologicamente produrre differenze e prevede rettifiche compensative negli esercizi successivi; occorre provare concretamente l’errore nella stima delle singole voci e la sua incidenza.
- Quando il vizio riguarda la motivazione del nesso tra singole attività e costi finanziabili, l’annullamento deve essere conformativo: l’amministrazione deve rinnovare l’istruttoria per ciascuna attività ed espungere soltanto le poste per le quali non riesca a dimostrare la stretta strumentalità.
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