Cassazione Penale, Sentenza n. 08032/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso la punibilità dei due imputati per il reato di partecipazione e organizzazione di una competizione sportiva in velocità non autorizzata (art. 9-bis d.lgs. 285/1992), per avere applicato la causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione della normativa sull'art. 131-bis c.p. per avere la corte territoriale valorizzato elementi (giovane età, incensuratezza, inserimento sociale) non pertinenti ai parametri di valutazione richiesti dall'art. 131-bis richiamando l'art. 133 c.p.; (2) insufficiente e carente motivazione in ordine alla "contenuta offensività della condotta", con riferimento generico al fatto che la gara si era svolta "fuori dal centro abitato" e senza valutare gli elementi fattuali essenziali (tipologia e conformazione della strada, presenza di intersezioni e abitazioni, entità del traffico, velocità dei veicoli rispetto ai limiti, condizioni di tempo e luogo, eventuale documentazione video, ecc.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Procura Generale. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse carente e non conforme ai principi che governano l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., in quanto aveva valorizzato elementi non pertinenti (età, incensuratezza, inserimento sociale) e non aveva adeguatamente argomentato la "contenuta offensività" della condotta, limitandosi a un riferimento generico al luogo "fuori dal centro abitato" senza esaminare le concrete circostanze della gara (conformazione della strada, traffico, velocità, ecc.). Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. È stata invece dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati (ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma che disciplina la causa speciale di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede una valutazione complessiva fondata sui parametri dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha ritenuto che la sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e non può fondarsi su elementi estranei ai parametri previsti.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i parametri per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La sentenza richiama l'obbligo di tenere conto di tali elementi nella motivazione per l'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Prevede il reato relativo all'organizzazione o partecipazione a gare o competizioni in velocità su strade pubbliche non autorizzate. È il fatto-reato contestato agli imputati, la cui offensività e pericolosità devono essere valutate concretamente ai fini dell'eventuale esclusione di punibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato per le modifiche normative che hanno inciso sulla materia dell'art. 131-bis c.p.; la sentenza segnala che alcune considerazioni (es. considerazione della condotta successiva al reato) sono divenute astrattamente rilevanti a seguito delle modifiche, ma vanno comunque valutate concretamente.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati. Nel testo impugnato la Corte ha disposto che, pur annullando la parte relativa all'applicazione dell'art. 131-bis, la declaratoria di responsabilità resta irrevocabile.
Massime di principio
- Per applicare l'art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare la decisione sulla "tenuità" sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p.: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; non è sufficiente un richiamo generico.
- Elementi quali età, incensuratezza e inserimento sociale non rientrano tra i parametri formali dell'art. 133 c.p. e non possono costituire, da soli, la base decisiva per escludere la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis.
- La valutazione della "contenuta offensività" deve essere supportata da fatti concreti: tipologia e conformazione della strada, presenza di intersezioni o abitazioni, entità del traffico, velocità dei veicoli rispetto ai limiti, condizioni di tempo e luogo e ogni elemento probatorio disponibile (es. video). Una formula generica tipo "fuori dal centro abitato" è insufficiente.
- L'occasionalità della condotta può essere rilevante (l'abitualità è ostativa), ma va valutata nel suo effetto sul grado di colpevolezza e non trattata come fattore autonomo o meramente attenuante senza spiegazione.
- Se la motivazione di un giudice di merito è carente su questi punti, la Procura può ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio specifico sulla applicabilità di art. 131-bis; tuttavia la declaratoria di responsabilità può rimanere irrevocabile indipendentemente dalla decisione sulla non punibilità.
- In cause simili, i difensori e il pubblico ministero dovrebbero focalizzarsi sulla raccolta e sull'analisi di elementi fattuali (mappa della strada, fotografie, video, testimonianze sul traffico e sulla velocità) utili a documentare la reale offensività o pericolosità della condotta.
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