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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-636/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 October 2021. — Dermavita Company SARL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark JUVÉDERM VOLUMA – Late payment of the appeal fee – Inadmissibility of the appeal before the Board of Appeal – Article 101(4) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 106(1)(b) of Regulation 2017/1001 – Restitutio in integrum. — Case T-636/20

Giurisprudenza europea62020TJ0636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Dermavita contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso amministrativo nel procedimento di nullità del marchio JUVÉDERM VOLUMA. La Corte ha ritenuto che la proroga dei termini per exceptional occurrence rientra nella competenza del direttore esecutivo dell’EUIPO e che, in mancanza, la via corretta era la restitutio in integrum. Ha inoltre escluso che le restrizioni sui movimenti di capitali in Libano potessero fondare l’interruzione del procedimento ex articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Nullità del marchio UE JUVÉDERM VOLUMA: effetti del pagamento tardivo della tassa di ricorso e inapplicabilità, nel caso concreto, dell’exceptional occurrence, della restitutio in integrum e dell’interruzione del procedimento.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dovesse considerare tempestivamente proposto il ricorso nonostante il pagamento tardivo della tassa di ricorso, alla luce dell’articolo 101, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’asserita incapacità della commissione di ricorso di trasmettere la richiesta al direttore esecutivo; e, in subordine, se le restrizioni sui movimenti di capitali in Libano potessero giustificare l’interruzione del procedimento ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in caso di mancato pagamento entro il termine della tassa di ricorso, il ricorso è da considerarsi non presentato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625; la competenza ad adottare misure ex articolo 101, paragrafo 4, spetta al direttore esecutivo di EUIPO, non alla commissione di ricorso, e la parte che ha lasciato decorrere il termine doveva avvalersi della restitutio in integrum, senza che sussistesse un obbligo dell’EUIPO di suggerire tale rimedio o di trasmettere d’ufficio la richiesta. Inoltre, l’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), non si applica al richiedente la dichiarazione di nullità e, comunque, non copre misure generali di controllo dei capitali non rivolte specificamente contro il patrimonio del soggetto interessato. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 101, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Pagamento tardivo della tassa di ricorso e nullità del marchio UE JUVÉDERM VOLUMA

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, si pronuncia su un ricorso proposto da Dermavita Company S.a.r.l. contro la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO del 24 agosto 2020, resa in un procedimento di nullità del marchio dell’Unione europea JUVÉDERM VOLUMA. La controversia riguarda la conseguenza del pagamento tardivo della tassa di ricorso e la possibilità di invocare, in alternativa, l’articolo 101, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, la restitutio in integrum o l’interruzione del procedimento.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato, costituito dal segno verbale JUVÉDERM VOLUMA, era stato registrato nel 2008 per prodotti delle classi 5 e 10. Nel 2018 Dermavita aveva chiesto la dichiarazione di nullità per mala fede ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La divisione cancellazione aveva respinto la domanda il 27 marzo 2020.

Dermavita aveva quindi presentato ricorso amministrativo il 22 maggio 2020, ma aveva pagato la tassa di ricorso solo il 24 giugno 2020, oltre il termine di due mesi previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. La segreteria delle commissioni di ricorso aveva segnalato l’irregolarità e l’interessata aveva chiesto una proroga del termine, facendo leva sull’eccezionale situazione derivante dalla pandemia da COVID-19 in Bulgaria e sulle misure di controllo dei capitali in Libano.

Questioni giuridiche sollevate

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

  • la pandemia da COVID-19 costituiva una exceptional occurrence ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001;
  • la commissione di ricorso avrebbe dovuto applicare tale disposizione o trasmettere la richiesta al direttore esecutivo di EUIPO;
  • la restitutio in integrum non fosse applicabile al termine per il pagamento della tassa di ricorso;
  • le restrizioni sui trasferimenti di capitale imposte in Libano imponessero l’interruzione del procedimento ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama in particolare:

  • l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il ricorso si considera presentato solo quando è pagata la tassa di ricorso;
  • l’articolo 101, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che attribuisce al direttore esecutivo la facoltà di estendere termini in caso di exceptional occurrence;
  • l’articolo 104 del regolamento 2017/1001 sulla restitutio in integrum;
  • l’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), sul’interruzione del procedimento quando il richiedente o titolare del marchio sia impedito, per ragioni giuridiche derivanti da azioni contro il suo patrimonio, a proseguire davanti all’Ufficio;
  • l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Ragionamento del Tribunale sul primo motivo

Il Tribunale osserva che, secondo il testo dell’articolo 101, paragrafo 4, la competenza a stabilire l’estensione dei termini in caso di exceptional occurrence appartiene al direttore esecutivo di EUIPO, non alla commissione di ricorso. Nel caso concreto, il direttore esecutivo aveva adottato una decisione generale di proroga solo fino al 18 maggio 2020, sicché essa non copriva il termine scaduto il 24 giugno 2020.

Il Tribunale esclude anche che la commissione di ricorso fosse tenuta a trasmettere d’ufficio la domanda al direttore esecutivo o a invitare la parte a scegliere un rimedio processuale diverso. Richiama, a questo proposito, il fatto che l’unico rimedio utile per il mancato rispetto del termine era la restitutio in integrum, istituto che la ricorrente aveva espressamente escluso di voler chiedere. Il Tribunale chiarisce inoltre che la restitutio in integrum era in astratto utilizzabile per il termine di pagamento della tassa di ricorso; pertanto, non vi era motivo per forzare il testo dell’articolo 101, paragrafo 4, attribuendo alla commissione di ricorso una competenza che la norma non le conferisce.

Ragionamento del Tribunale sul secondo motivo

Quanto all’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale conferma la lettura della commissione di ricorso: la disposizione si riferisce soltanto al richiedente o al titolare del marchio UE, non anche a un soggetto che domanda la nullità del marchio. Già per questo motivo la norma non poteva essere invocata dalla ricorrente.

Il Tribunale aggiunge, per completezza, che le restrizioni di carattere generale sui movimenti di capitale in Libano non integrano comunque la fattispecie dell’azione contro il patrimonio del soggetto interessato prevista dalla norma. La disposizione richiede infatti misure dirette specificamente contro il patrimonio della parte, non difficoltà di pagamento derivanti da un regime generale applicabile a tutti i conti bancari nel paese.

Decisione e dispositivo

Poiché nessuno dei motivi era fondato, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Dermavita Company S.a.r.l. alle spese.

Principi ricavabili per la pratica

La decisione conferma che, nei procedimenti EUIPO, il pagamento tardivo della tassa di ricorso comporta in linea di principio la fictio di mancata proposizione del ricorso. Le parti devono utilizzare tempestivamente gli strumenti processuali espressamente previsti, in particolare la restitutio in integrum quando applicabile, senza poter pretendere che l’organo decidente supplisca d’ufficio alla scelta del rimedio o allarghi la propria competenza oltre il testo della norma.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaprocedura davanti all'euipotermini processualirestitutio in integruminterruzione del procedimento

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