Cassazione Penale, Sentenza n. 6300/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/10/2024 che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione n.14/2003 R.S.A. relativo a opere abusive in Nocera Inferiore. Il ricorrente deduce carenza e contraddittorietà di motivazione perché l'ordine colpirebbe un erede non autore dell'abuso (acquisizione per successione), perché sarebbe stato omesso di considerare che l'abuso non era in zona vincolata e che esisteva una domanda di condono del 1986 presentata da terzi; contesta inoltre che il giudice abbia disatteso il valore probatorio dell'ISEE e non abbia verificato l'effettiva impossibilità di reperire un alloggio popolare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo e ha ritenuto il terzo infondato. Si è confermato che l'ordine di demolizione non è sproporzionato rispetto al diritto all'abitazione: il giudice ha valorizzato la consapevolezza del ricorrente dell'ordine (istanza iniziale del novembre 2021), la mancata tempestiva attivazione per sanare o trovare soluzione alternativa, l'assenza di documentazione adeguata su inabilità al lavoro o condizioni di salute e il fatto che la sola certificazione ISEE non basta a provare l'impossibilità abitativa. La sentenza richiama i criteri di proporzionalità della Corte EDU e la giurisprudenza interna. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell'art. 444 ha disposto la demolizione; l'ordine di demolizione è stato eseguito in esecuzione di quella sentenza irrevocabile.
art. 349 cod. pen.
Reato contestato nella sentenza di condanna originaria (violazione di sigilli), considerato nel quadro della gravità e consapevolezza dell'illegalità dell'opera.
legge 28/02/1985, n.47, art.20 lett. b)
Norma richiamata come capo di imputazione nella sentenza di condanna originaria relativa a illeciti edilizi.
legge 05/11/1971, n.1086, artt.13 e 14
Norme tecniche urbanistico-edilizie richiamate tra i reati che hanno determinato l'ordine demolitorio.
legge 02/02/1974, n.64, art.20
Ulteriore norma edilizia richiamata nella sentenza di merito originaria.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una istanza ritenuta mera riproposizione di precedente richiesta già decisa; qui la prima ordinanza di rigetto aveva usato tale disposizione ma fu annullata in precedenza dalla Cassazione per mancata valutazione di nuovi elementi.
art. 173, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989 n.271
Richiesto il rispetto dei limiti di esposizione dei motivi nel ricorso, fermo restando l'adeguatezza della articolazione dei motivi per decidere.
DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (art.2)
L'ISEE è lo strumento formale di valutazione della situazione economica per l'accesso a prestazioni sociali agevolate; tuttavia, la Corte ha ritenuto che la sola attestazione ISEE, senza riscontri documentali aggiuntivi, non sia sufficiente a dimostrare lo stato di bisogno ai fini della sospensione dell'ordine demolitorio.
Costituzione italiana, artt. 2 e 3
Richiamati come valori costituzionali collegati al diritto alla dignità e all'eguaglianza, rilevanti nel bilanciamento con l'interesse pubblico alla tutela del territorio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.8 e giurisprudenza Corte EDU (Ivanova e Cherkezov; Kaminskas)
Il principio di proporzionalità ex CEDU (diritto alla vita privata e familiare e alla abitazione) deve essere valutato bilanciando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e l'interesse degli interessati; la Corte ha richiamato i criteri (possibilità di accesso a tribunale, tempo per sanatoria o ricollocazione, condizioni personali) da considerare ma ha confermato che l'inerzia del richiedente non può essere sfruttata a proprio vantaggio.
Massime di principio
- Il giudice valuta la proporzionalità dell'ordine demolitorio bilanciando l'interesse pubblico alla tutela del territorio con il diritto all'abitazione; occorre valutare consapevolezza dell'illegalità, tempo disponibile per sanare o trovare alternativa e condizioni personali.
- Gli eredi o aventi causa non sempre hanno diritto a una nuova notifica dell'ordine di demolizione se l'esecuzione era già iniziata nei confronti del condannato; non possono 'lucrare' sull'inerzia del destinatario originario.
- La mera produzione dell'ISEE non è sufficiente, da sola, a dimostrare una situazione di indigenza tale da giustificare la sospensione: servono elementi probatori puntuali (inabilità al lavoro, presenza di minori, disabilità, documentazione amministrativa sulle richieste di alloggio).
- Richiedere la sospensione come mera riproposizione di istanze precedentemente rigettate può essere dichiarato inammissibile, salvo che siano prodotti elementi nuovi e rilevanti non esaminati in precedenza.
- La presentazione tardiva di istanze (es. domanda per alloggio popolare inoltrata molto dopo la conoscenza dell'ordine) può essere valutata negativamente come mancata diligenza nel reperire soluzioni alternative.
- La presenza di una domanda di condono in atti deve essere dimostrata e collegata all'immobile oggetto dell'ordine; domande di condono presentate da terzi o per immobili diversi non legittimano la sospensione dell'esecuzione.
- Quando la decisione poggia su più argomentazioni indipendenti, l'eventuale vizio relativo a una sola argomentazione non invalida l'intero provvedimento se restano altre ragioni adeguate a sostenerlo.
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