Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 73966/2025, datata 23.09.2025 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata; - ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019, recante la “Disciplina trasferimenti e passaggi”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020; del D.R. n. 932/2020 del 24 luglio 2020, pubblicato sul sito in data 28 luglio 2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021; nonché, sempre ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi - con relativi allegati - per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026; - ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia; - ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>; - ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>; - ove occorra, dell'Avviso, prot. n. 90821, del 18.11.2024, a firma della Responsabile della Segreteria, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si rende nota, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurimi giudicati, <<L'impossibilità di procedere alla pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili, come evidenziato nella seguente tabella>>; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum.

Giustizia amministrativa202500438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e ulteriori atti relativi alla procedura di trasferimento e alla graduatoria per l'a.a. 2025/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Segreteria Studenti dell'Università ha negato l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, motivando con la mancata pubblicazione di un avviso per i trasferimenti. Ha inoltre contestato, ove occorra, gli avvisi, i decreti rettorali, i manifesti degli studi, i criteri di selezione e gli atti con cui l'Ateneo aveva dichiarato l'indisponibilità di posti o l'impossibilità di accogliere domande di trasferimento, deducendo il contrasto con precedenti sentenze del TAR ritenute passate in giudicato, nonché l'assenza di una verificabile istruttoria e l'illegittimità dei criteri di selezione. Ha chiesto anche l'ammissione cautelare, con riserva e in sovrannumero, e l'accertamento del diritto a ottenere il nulla-osta all'iscrizione previa valutazione del curriculum studiorum. Con memoria dell'8 aprile 2026, qualificabile ove occorra anche come atto di motivi aggiunti, ha impugnato altresì il verbale di approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione agli anni successivi al primo per l'a.a. 2025/2026 e i successivi scorrimenti. In relazione a tali nuovi atti ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria e la rinnovazione della notifica verso l'unico soggetto ammesso al secondo anno, la cui precedente notifica non era andata a buon fine per irreperibilità.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, di accertamento e cautelari. Ha rilevato che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale sono potenziali controinteressati, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati. Per l'elevato numero dei soggetti coinvolti ha disposto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale, la parte ricorrente, il testo integrale del ricorso introduttivo e della memoria avente valore di motivi aggiunti, le modalità per seguire il processo sul sito della giustizia amministrativa e gli estremi della presente ordinanza. L'Università dovrà pubblicare l'avviso sul proprio sito istituzionale entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro i successivi cinque giorni. È stata inoltre autorizzata, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, da eseguire entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della prova entro cinque giorni dalla notificazione. La trattazione del ricorso è stata rinviata all'udienza pubblica del 29 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari o potenzialmente controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Consente la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine nei confronti del controinteressato individuato.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero delle persone da chiamare in giudizio rende difficile la notificazione individuale.

Massime di principio

  • Quando un ricorso incide su una graduatoria e sugli atti che ne producono gli effetti, i soggetti inseriti nella graduatoria possono assumere la veste di potenziali controinteressati, ove abbiano un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati.
  • L'elevato numero dei potenziali controinteressati giustifica l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, purché l'avviso renda conoscibili l'autorità giudiziaria, il numero del ricorso, la parte ricorrente, il contenuto integrale degli atti introduttivi e le modalità di consultazione del processo.
  • La notificazione individuale non andata a buon fine nei confronti di un controinteressato individuato può essere rinnovata su autorizzazione del giudice, con fissazione di termini perentori sia per il compimento della notificazione sia per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAppelloIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.