Sentenza n. 3995/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 216, in data 15 settembre 2022 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché di ogni atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, in sede di trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 relativo alla certificazione dello sforamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il decreto individuava, a livello nazionale e regionale, lo scostamento complessivo e la somma complessiva da recuperare mediante il meccanismo del payback previsto dall'art. 9-ter d.l. 78/2015, rinviando a successive linee guida la definizione delle modalità procedurali di ripiano a carico delle singole aziende. Nel corso del giudizio erano stati adottati il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, contenente le modalità di calcolo del fatturato e degli importi dovuti dalle singole imprese, nonché i successivi provvedimenti della Regione Toscana di determinazione del debito individuale e la correlata richiesta di pagamento. La ricorrente non impugnava né il decreto del 6 ottobre 2022 né gli atti regionali attuativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il decreto del 6 ottobre 2022 aveva disciplinato in modo specifico le modalità di determinazione delle somme dovute dalle singole imprese, mentre i successivi atti regionali avevano concretamente individuato il debito della ricorrente e richiesto il pagamento. Tali atti erano autonomamente lesivi e dovevano essere impugnati insieme all'atto generale del 6 luglio 2022, poiché attualizzavano e rendevano effettiva la lesione della sfera giuridica dell'impresa. La loro mancata impugnazione ne aveva determinato la stabilizzazione, sicché anche in caso di annullamento del decreto originario non sarebbe derivato alcun effetto utile per la ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del meccanismo del payback relativo al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando un atto generale è seguito da provvedimenti attuativi che determinano concretamente la posizione individuale del destinatario e rendono attuale la lesione, il privato deve impugnare anche tali atti attuativi, se intende conservare un interesse concreto all'annullamento dell'atto generale.
- La mancata impugnazione degli atti successivi che quantificano individualmente l'obbligazione o la misura gravante sul privato comporta la loro stabilizzazione e può determinare l'improcedibilità del ricorso contro l'atto generale per sopravvenuta carenza di interesse, quando dall'eventuale annullamento di quest'ultimo non possa derivare alcuna utilità effettiva.
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