Sentenza n. 676/2026 - Torino, Sezione 3
A) Con riferimento al ricorso INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: i) per l’annullamento: dell’atto dispositivo n.-OMISSIS-, emesso dall’Aeronautica Militare, notificato all’interessato in data -OMISSIS-, avente a oggetto la sospensione del ricorrente dall’attività lavorativa, nel periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per la durata di giorni 15 (quindici), con sospensione altresì del diritto alla retribuzione e di altro compenso o emolumento; ii) per l’accertamento: - dell’insussistenza, a carico del ricorrente, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; - del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, relativamente al periodo di sospensione oltre interessi o rivalutazione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare, con la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative spettanze; iii) per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia. B) Con riferimento al ricorso per MOTIVI AGGIUNTI: i) per l’annullamento: - del decreto -OMISSIS-, allegato al foglio -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Difesa, (con cui “a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, appartenente al ruolo Sergenti, incorre nella detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016 e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019. Nel ruolo segue il pari grado -OMISSIS- matricola -OMISSIS-”), notificato in data -OMISSIS-; - del decreto prot.n. -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Difesa, avente a oggetto la detrazione di anzianità (con cui “a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, appartenente al ruolo Sergenti, incorre nella detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016 e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019. Nel ruolo segue il pari grado -OMISSIS- matricola -OMISSIS-”), notificato in data -OMISSIS-; ii) per l’accertamento: - dell’insussistenza, a suo carico, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; - del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il suddetto periodo in cui non ha prestato attività lavorativa perché in licenza straordinaria per congedo parentale, come periodo utile al computo dell’anzianità di servizio; iii) con conseguente condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione dell’anzianità di servizio e al ricalcolo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dal servizio per omessa vaccinazione anti-COVID-19, con sospensione della retribuzione, nonché successivi atti di detrazione dell’anzianità di servizio e della decorrenza della qualifica
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione lo aveva sospeso dall’attività lavorativa per quindici giorni, senza retribuzione né altri compensi, dopo avere accertato la mancata produzione della documentazione vaccinale prevista dalla disciplina emergenziale anti-COVID-19. Il ricorrente si trovava nel periodo di congedo parentale e ha sostenuto: a) la violazione dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come introdotto dal d.l. n. 172/2021, ritenendo che l’obbligo vaccinale riguardasse soltanto il personale militare effettivamente in servizio e non quello in congedo parentale; b) la violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 11, comma 7, del d.P.R. n. 40/2018, assumendo che il diritto potestativo al congedo parentale impedisse all’Amministrazione di interromperlo; c) l’illegittimità costituzionale della disciplina emergenziale, con riferimento all’art. 32 Cost.; d) quanto ai motivi aggiunti, la violazione dell’art. 858 del codice dell’ordinamento militare, poiché la sospensione avrebbe determinato illegittimamente la detrazione di quindici giorni dall’anzianità di servizio, dalla decorrenza della qualifica e dalla maturazione del congedo ordinario. Sono state inoltre proposte domande di accertamento del diritto alla retribuzione e alla computabilità del periodo nell’anzianità, nonché una domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. Il Ministero ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse per effetto del d.l. n. 24/2022, che aveva eliminato la sospensione dal servizio per omessa vaccinazione.
La decisione
Il TAR ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il d.l. n. 24/2022, entrato in vigore il 25 marzo 2022, non incideva su vicende già esaurite anteriormente. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando le pronunce della Corte costituzionale che avevano ritenuto ragionevole e proporzionato l’obbligo vaccinale e le conseguenze lavorative della sua inosservanza. Il ricorso introduttivo è stato respinto: l’obbligo vaccinale gravava sul personale appartenente al comparto della difesa non in quiescenza, indipendentemente dal fatto che il dipendente fosse in congedo ordinario o parentale e dall’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo considerato. Il congedo parentale non costituiva quindi un’esenzione dall’obbligo e l’Amministrazione poteva interromperlo in caso di omessa vaccinazione. È stata respinta anche la domanda retributiva e risarcitoria, poiché la sospensione e la mancata corresponsione della retribuzione erano conseguenze previste dalla legge e l’attività amministrativa aveva natura vincolata. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto parzialmente. Il TAR ha annullato gli atti di detrazione dell’anzianità e ha ordinato la ricostruzione dell’anzianità di servizio e il ricalcolo della maturazione del congedo ordinario, includendo i quindici giorni di sospensione. La disciplina emergenziale, in quanto eccezionale, non poteva essere interpretata estensivamente fino a introdurre ulteriori conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste, quali la perdita di anzianità o della maturazione del congedo ordinario. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021
la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati
L’obbligo vaccinale riguarda il personale del comparto della difesa non in quiescenza, anche se si trova in congedo parentale; la nozione di svolgimento dell’attività lavorativa va intesa in senso astratto, come requisito per lo svolgimento attuale o futuro dell’attività.
art. 4, comma 2, d.l. 44/2021
solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, [...] non sussiste l’obbligo
Le esenzioni dall’obbligo vaccinale sono tassative e collegate a specifiche condizioni cliniche documentate; il congedo parentale non costituisce causa di esenzione.
art. 2 d.l. 172/2021, convertito in l. 3/2022
l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati
La norma legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ma, trattandosi di disciplina eccezionale, non consente di desumere ulteriori effetti sulla progressione dell’anzianità o sulla maturazione del congedo ordinario se non espressamente previsti.
art. 32 d.lgs. 151/2001
Il diritto al congedo parentale non prevale sulla disciplina emergenziale speciale relativa all’obbligo vaccinale e alla sospensione dal lavoro in caso di inadempimento.
art. 11, comma 7, d.P.R. 40/2018
La disciplina del congedo parentale non impedisce l’interruzione del congedo quando opera la speciale disciplina emergenziale sull’obbligo vaccinale.
art. 858 codice dell’ordinamento militare
La detrazione dell’anzianità può essere disposta soltanto nei casi tipici previsti dalla norma; la sospensione per omessa vaccinazione non autorizza, in assenza di un’espressa previsione, la detrazione dei giorni dall’anzianità di servizio.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’attività amministrativa era vincolata e legittimamente esercitata sulla base della disciplina emergenziale.
d.l. 24/2022
L’eliminazione dell’obbligo di sospensione dal servizio opera per i provvedimenti adottati dopo la sua entrata in vigore e non incide sulle vicende già esaurite anteriormente.
Massime di principio
- L’obbligo vaccinale previsto per il personale del comparto della difesa grava sui dipendenti non in quiescenza indipendentemente dalla fruizione di congedo ordinario o parentale; il congedo non costituisce un’esenzione dall’obbligo, che deve essere adempiuto quale requisito astratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche futura.
- La disciplina emergenziale sull’obbligo vaccinale e sulla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto eccezionale e temporalmente limitata, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a conseguenze ulteriori non espressamente previste dalla legge.
- La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per omessa vaccinazione non comporta automaticamente la detrazione del periodo dall’anzianità di servizio né la perdita della maturazione del congedo ordinario, in mancanza di un’espressa previsione normativa.
- La sopravvenuta abrogazione o modificazione della disciplina emergenziale non determina la sopravvenuta carenza di interesse quando il giudizio riguarda effetti già prodotti da provvedimenti adottati e vicende esaurite prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
- Quando l’Amministrazione si limita ad applicare in modo vincolato le conseguenze previste dalla legge per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, non sussiste illegittimità dell’azione amministrativa né il presupposto per il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.
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