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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31141/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un allagamento verificatosi nell'appartamento di un condomino del piano inferiore. Il proprietario danneggiato conveniva in giudizio il condominio e la condomina sovrastante per il risarcimento dei danni, sostenendo che la fuoriuscita d'acqua provenisse dalla proprietà esclusiva della seconda. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria solo nei confronti della condomina, escludendo la responsabilità del condominio e ritenendo non operativa la polizza globale fabbricati. In appello principale il danneggiato otteneva un aumento del risarcimento, mentre veniva rigettato l'appello incidentale della condomina, che mirava a ottenere la manleva del condominio in ragione della polizza assicurativa stipulata dall'ente di gestione. Nel ricorso per cassazione la condomina deduceva: omessa pronuncia e violazione del principio iura novit curia per mancata qualificazione della sua domanda di garanzia; violazione degli artt. 115 e 101 c.p.c. per asserita mancata contestazione del condominio; violazione delle norme processuali per avere la corte ritenuto inesistente un vincolo di garanzia del condominio; violazione degli artt. 32 e 113 c.p.c. per avere escluso la manleva sul presupposto della mancata base giustificativa; ulteriore violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per la ricostruzione della condotta inerte del condominio e il richiamo all'azione surrogatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso l'omessa pronuncia, ha qualificato come obiter dictum l'eventuale inciso sulla diversa qualificazione del contratto assicurativo, ha ritenuto generiche le doglianze sulla mancata contestazione, e ha affermato che la stipula di una polizza globale fabbricati non crea di per sé un rapporto di garanzia tra condominio e singolo condomino danneggiante, in mancanza di un diverso negozio collegato e dei requisiti dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della condomina. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse effettivamente deciso sulla domanda proposta, sebbene con qualche inciso non decisivo, e che non vi fosse alcun vizio di omessa pronuncia o violazione del principio iura novit curia. Ha inoltre escluso che la sola esistenza di una polizza globale fabbricati stipulata dal condominio potesse fondare una domanda di manleva del singolo condomino nei confronti del condominio stesso. Le doglianze sulla mancata contestazione, sulla pretesa inerzia del condominio e sul richiamo all'azione surrogatoria sono state reputate inammissibili, generiche o prive di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli intimati non si sono difesi.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come base della responsabilità da cosa in custodia per i danni da allagamento imputati alla proprietà esclusiva della condomina

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide comunque sulla domanda, anche se la decisione è ritenuta errata

  • art. 113 c.p.c.

    il principio iura novit curia impone al giudice di qualificare la domanda, ma nella specie non vi è stata violazione, bensì solo un inciso non decisivo nella motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di mancata contestazione è stata ritenuta sostanzialmente generica e ripetitiva

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per dedurre un preteso difetto di contraddittorio, non riconosciuto

  • art. 345 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare una pretesa mutazione tardiva delle difese in appello, ma la doglianza è stata ritenuta infondata

  • art. 32 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente; la Corte non ne ha tratto conseguenze decisive

  • art. 281 sexies c.p.c.

    indicato quale rito con cui la causa è stata decisa in appello

  • art. 1891 c.c.

    evocato per l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta; la Corte ne richiama i requisiti e ne esclude l'applicabilità per mancanza di allegazione e prova dell'interesse del contraente

  • art. 1411 c.c.

    richiamato per spiegare che, nell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta, l'interesse del contraente va valutato ai fini della validità del contratto

  • art. 91 c.p.c.

    citato in relazione alla regolazione delle spese nel primo grado tra condomina e condominio

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245

    citata per il principio secondo cui il soggetto contraente è legittimato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice

  • Cass. sez. I, 26 marzo 1996, n. 2678

    citata per il medesimo principio sulla legittimazione del contraente

  • Cass. sez. I, 20 agosto 1997, n. 7769

    citata per i requisiti dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta

  • Cass. sez. III, 4 maggio 2005, n. 9284

    citata per i requisiti dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta

  • Cass. sez. III, 5 giugno 2007, n. 13058

    citata per i requisiti dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta

  • Cass. S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per la disciplina del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei singoli motivi di ricorso come parametro dei vizi denunciabili in cassazione

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque deciso sulla domanda, anche se la decisione è eventualmente erronea o supportata da una motivazione non lineare.
  • Il principio iura novit curia impone al giudice di qualificare giuridicamente la domanda, ma la censura è inammissibile se non indica quale diversa qualificazione avrebbe dovuto essere adottata e in che modo ciò avrebbe potuto condurre all'accoglimento.
  • La mera esistenza di una polizza assicurativa stipulata dal condominio non crea, di per sé, un rapporto di garanzia tra condominio e singolo condomino danneggiante; per fondare una domanda di manleva occorre allegare e dimostrare un autonomo titolo giuridico, quale un negozio collegato o i requisiti dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
  • Nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta devono emergere i presupposti richiesti dalla disciplina dell'assicurazione e del contratto a favore di terzo, compreso l'interesse del contraente alla stipulazione.
  • Le censure di cassazione fondate su asserite mancata contestazione o tardiva modifica delle difese devono essere specifiche e autosufficienti; la mera riproposizione di argomenti già dedotti o l'affermazione apodittica di un mancato contraddittorio non sono sufficienti.
  • È inammissibile la doglianza che si fondi su questioni estranee alla regiudicanda o prive di interesse, come il richiamo a un'azione non introdotta nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioParti comuniResponsabilità del custodeRisarcimento e indennizzoMandatoAssicurazioniImpugnazioni
RamiCondominioResponsabilità civileContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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