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Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 1032 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Vendita infraquinquennale dell'immobile - Conservazione del beneficio - Condizione - Acquisto entro un anno di un altro immobile da adibire a prima casa - Sussiste - Ipotesi - Acquisto della quota del 10% dell'immobile del coniuge - Non sufficiente - Ragione - Assenza di esigenza abitativa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva venduto l’immobile acquistato con l’agevolazione "prima casa" prima del decorso di cinque anni. Per evitare la decadenza, sosteneva di aver effettuato entro un anno un nuovo acquisto destinato ad abitazione principale, consistente nell’acquisto del 10% dell’immobile già appartenente al coniuge. La questione riguardava quindi se l’acquisto di una quota molto ridotta di un immobile potesse integrare il requisito del riacquisto di un’altra casa da destinare a prima abitazione.

La decisione

La pretesa di decadenza è stata confermata. L’acquisto di una quota del 10% dell’immobile del coniuge non è stato ritenuto sufficiente a conservare l’agevolazione, poiché non dimostrava un’effettiva esigenza abitativa e appariva effettuato principalmente, e in extremis, per evitare la perdita del beneficio fiscale. In caso di vendita infraquinquennale, il contribuente deve riacquistare entro un anno un altro immobile idoneo a essere destinato a propria abitazione principale.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 4, Nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La vendita dell’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa prima del decorso di cinque anni comporta la decadenza dal beneficio, salvo che entro un anno il contribuente acquisti un altro immobile da destinare ad abitazione principale.

    Il riacquisto deve essere effettivo e concretamente idoneo a soddisfare l’esigenza abitativa del contribuente. L’acquisto di una quota minima dell’immobile, soprattutto quando l’immobile era già nella disponibilità del coniuge, può essere considerato insufficiente se non dimostra una reale funzione abitativa.

Massime di principio

  • La vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa entro cinque anni comporta normalmente la decadenza dal beneficio.
  • Per evitare la decadenza, il riacquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita e deve riguardare un immobile destinato concretamente ad abitazione principale.
  • Non è sempre sufficiente acquistare una quota ideale dell’immobile: la quota e le circostanze dell’acquisto devono essere compatibili con un’effettiva esigenza abitativa.
  • L’acquisto di una quota modesta dell’immobile già posseduto dal coniuge può essere disconosciuto quando appare meramente formale o finalizzato soltanto a conservare il beneficio fiscale.
  • In situazioni analoghe, occorre valutare non solo il rispetto del termine annuale, ma anche la sostanza economica dell’operazione e la reale disponibilità dell’immobile come abitazione principale.

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