Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15429/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei confronti di due imputati per il reato di rapina in concorso, ex artt. 110 e 628 c.p., in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti, confermando il resto della decisione. Uno dei ricorrenti ha dedotto carenza di motivazione sui presupposti del concordato in appello, contestando in particolare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena; l'altro ha censurato la motivazione per manifesta illogicità quanto all'affermazione di responsabilità, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, e quanto alla qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi generici e non consentiti nel perimetro del giudizio su concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della decisione rispetto alla richiesta; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulle questioni rilevabili d'ufficio e sulla qualificazione giuridica del fatto, perché necessariamente condivisa dalle parti che hanno chiesto il concordato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al fatto contestato

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice del delitto contestato, richiamata unitamente al concorso di persone

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi relativi alla formazione del consenso e al contenuto della decisione

  • art. 129 c.p.p.

    le doglianze sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento sono ritenute inammissibili nel ricorso avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    nulla emerge nel testo

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per la liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il controllo è delimitato ai vizi che attengono alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del procuratore generale e all'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati, la qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, questioni che le parti hanno necessariamente condiviso per accedere al concordato.
  • L'adesione al concordato in appello comporta una forte compressione del devolutum: una volta rinunciati i motivi di appello, il giudice e la successiva impugnazione restano limitati ai profili non oggetto di rinuncia.
  • Nel ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito trasformare il sindacato di legittimità in una nuova revisione del merito sulla responsabilità o sulla congruità della pena, se tali aspetti risultano assorbiti dall'accordo delle parti.
  • Quando il ricorso è inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.