Cassazione Penale, Sentenza n. 12060/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dell'11/11/2019 (irrevocabile il 25/02/2020). Il ricorrente ha depositato istanza di rescissione dopo la notifica, a mani proprie, dell'ordine di esecuzione per la carcerazione il 18/11/2020; la difesa sostiene che nel termine era stata invece depositata un'istanza ex art. 670 c.p.p. (con richiesta di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.) e invoca l'intervento delle Sezioni Unite che hanno chiarito la non riqualificabilità di tali rimedi in rescissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: il deposito della richiesta di rescissione non è avvenuto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento (art. 629-bis, comma 2 c.p.p.). Il Collegio ha ritenuto che la domanda corretta fosse la rescissione ex art. 629-bis e non le istanze ex artt. 670 e 175 c.p.p., che non possono essere riqualificate nel rimedio straordinario; inoltre ha rilevato che l'imputato aveva comunque perfetta conoscenza del procedimento (nominò un difensore di fiducia dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il rimedio della rescissione del giudicato e il termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell'istanza dalla conoscenza del procedimento; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.
art. 670 cod. proc. pen.
Regola l'incidente di esecuzione; secondo la giurisprudenza e la Corte, le istanze proposte ai sensi dell'art. 670 non possono essere riqualificate come istanze di rescissione ex art. 629-bis.
art. 175 cod. proc. pen.
Prevede la rimessione in termini; la Corte ha richiamato che la rimessione in termini non sostituisce né può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato.
art. 583, comma 3 cod. proc. pen.
Richiede che il difensore che agisce per il condannato per atti che esigono procura speciale sia munito di procura speciale autenticata; la rescissione deve essere presentata personalmente o da difensore con procura speciale autenticata, entro il termine di 30 giorni.
art. 611 cod. proc. pen.
Indica le forme di trattazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di discussione orale perché il procedimento segue le forme previste dall'art. 611.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per la somma di euro 3.000,00.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Decisione delle Sezioni Unite che ha chiarito che la richiesta proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p. non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato.
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 (Burba)
Principio già affermato in giurisprudenza secondo cui le istanze ex artt. 670 e 175 c.p.p. non possono essere riqualificate nel rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi che escludano la colpa, si applica la sanzione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio soggetto a termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento: il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità.
- Le istanze proposte ai sensi degli artt. 670 e 175 c.p.p. non possono essere automaticamente riqualificate come richieste di rescissione del giudicato; la scelta del rimedio corretto è essenziale e tassativa.
- La proposizione dell'istanza di rescissione deve avvenire personalmente dal condannato o tramite difensore munito di procura speciale autenticata ai sensi dell'art. 583, comma 3; l'assenza di tale forma comporta inammissibilità.
- La conoscenza del procedimento si verifica alla notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione o comunque al momento in cui il condannato è messo a conoscenza in modo effettivo; da tale data decorre il termine di 30 giorni.
- In caso di inammissibilità per tardività e in mancanza di elementi che escludano la colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12007/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12010/2023 del 22/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →