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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12060/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dell'11/11/2019 (irrevocabile il 25/02/2020). Il ricorrente ha depositato istanza di rescissione dopo la notifica, a mani proprie, dell'ordine di esecuzione per la carcerazione il 18/11/2020; la difesa sostiene che nel termine era stata invece depositata un'istanza ex art. 670 c.p.p. (con richiesta di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.) e invoca l'intervento delle Sezioni Unite che hanno chiarito la non riqualificabilità di tali rimedi in rescissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: il deposito della richiesta di rescissione non è avvenuto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento (art. 629-bis, comma 2 c.p.p.). Il Collegio ha ritenuto che la domanda corretta fosse la rescissione ex art. 629-bis e non le istanze ex artt. 670 e 175 c.p.p., che non possono essere riqualificate nel rimedio straordinario; inoltre ha rilevato che l'imputato aveva comunque perfetta conoscenza del procedimento (nominò un difensore di fiducia dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il rimedio della rescissione del giudicato e il termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell'istanza dalla conoscenza del procedimento; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione; secondo la giurisprudenza e la Corte, le istanze proposte ai sensi dell'art. 670 non possono essere riqualificate come istanze di rescissione ex art. 629-bis.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede la rimessione in termini; la Corte ha richiamato che la rimessione in termini non sostituisce né può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato.

  • art. 583, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiede che il difensore che agisce per il condannato per atti che esigono procura speciale sia munito di procura speciale autenticata; la rescissione deve essere presentata personalmente o da difensore con procura speciale autenticata, entro il termine di 30 giorni.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Indica le forme di trattazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di discussione orale perché il procedimento segue le forme previste dall'art. 611.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per la somma di euro 3.000,00.

  • Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Decisione delle Sezioni Unite che ha chiarito che la richiesta proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p. non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato.

  • Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 (Burba)

    Principio già affermato in giurisprudenza secondo cui le istanze ex artt. 670 e 175 c.p.p. non possono essere riqualificate nel rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi che escludano la colpa, si applica la sanzione alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio soggetto a termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del procedimento: il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità.
  • Le istanze proposte ai sensi degli artt. 670 e 175 c.p.p. non possono essere automaticamente riqualificate come richieste di rescissione del giudicato; la scelta del rimedio corretto è essenziale e tassativa.
  • La proposizione dell'istanza di rescissione deve avvenire personalmente dal condannato o tramite difensore munito di procura speciale autenticata ai sensi dell'art. 583, comma 3; l'assenza di tale forma comporta inammissibilità.
  • La conoscenza del procedimento si verifica alla notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione o comunque al momento in cui il condannato è messo a conoscenza in modo effettivo; da tale data decorre il termine di 30 giorni.
  • In caso di inammissibilità per tardività e in mancanza di elementi che escludano la colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

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