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Sentenza

Sentenza n. 5912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia, sezione prima, n. 167/2025.

Giustizia amministrativa202507784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione di Brescia, n. 167/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il nuovo Piano cave della Regione Lombardia e gli atti provinciale e regionale di adozione e trasmissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., perché il TAR avrebbe rilevato d'ufficio i profili di inammissibilità senza garantire un adeguato contraddittorio. Hanno inoltre censurato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo che le previsioni riguardanti gli ATE g26, g42, g43 e g44 fossero inserite in un'azione amministrativa unitaria e fossero oggettivamente connesse. Hanno contestato anche l'inammissibilità del ricorso collettivo, affermando l'omogeneità delle posizioni delle due società e l'assenza di conflitto di interessi, in quanto una società è interamente partecipata dall'altra. È stata infine censurata la declaratoria di genericità del motivo relativo all'omesso o inadeguato esame delle osservazioni presentate nel procedimento di approvazione del Piano cave. In via subordinata, le appellanti hanno riproposto i motivi di primo grado, riguardanti: il mancato ampliamento dell'ATE g26 e il mancato riconoscimento di volumetrie provenienti da un ambito dismesso; la fascia di rispetto di 75 metri prevista per l'ATE g44; il mancato riconoscimento di 190.820 mc all'ATE g43 e la loro ricollocazione in altri ambiti; l'esclusione di una porzione dell'ATE g42 rispetto al precedente Piano cave; nonché la violazione delle regole sulla partecipazione e sull'obbligo di motivazione delle osservazioni. Le censure sostanziali erano fondate su violazione della normativa regionale in materia di cave e pianificazione, dell'art. 3 l. 241/1990, delle norme tecniche di Piano, nonché su difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, sviamento e lesione del legittimo affidamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. Ha escluso la violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando che dal verbale d'udienza risultava l'avviso del Presidente circa la possibile definizione in rito e che i difensori delle appellanti avevano depositato un'istanza di passaggio in decisione; pertanto il diritto di difesa era stato rispettato. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso cumulativo, qualificando il Piano cave come atto plurimo, scindibile in tante determinazioni quanti sono gli ambiti territoriali estrattivi, ciascuno caratterizzato da disciplina e iter autonomi, sebbene contestuali. Le censure riferite agli ATE g26, g42, g43 e g44 erano differenti e non riconducibili a un'unica ratio demolitoria, sicché mancava il presupposto per la trattazione congiunta. Ha altresì confermato l'inammissibilità del ricorso collettivo: le società erano soggetti distinti e le previsioni relative all'ATE g42 riguardavano esclusivamente la società titolare di tale ambito, mentre gli altri ambiti appartenevano all'altra società; la partecipazione totalitaria non sostituisce l'identità delle situazioni sostanziali e processuali richiesta per il ricorso collettivo. È stata confermata anche la genericità della censura sulle osservazioni procedimentali, poiché le appellanti si erano limitate ad affermare l'insufficienza o inconferenza delle controdeduzioni senza indicare puntualmente quali osservazioni non fossero state esaminate e sotto quali profili. I motivi sostanziali riproposti non sono stati esaminati, in quanto assorbiti dalla conferma dell'inammissibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio garantisce il contraddittorio processuale; nel caso concreto l'avviso risultava dal verbale d'udienza e non vi è stata violazione del diritto di difesa.

  • l.r. Lombardia n. 14/1998

    Richiamata quale disciplina regionale del procedimento di formazione e approvazione del Piano cave, inclusi gli obblighi relativi all'esame e alla motivazione sulle osservazioni; la censura è stata però ritenuta generica per mancata individuazione delle osservazioni concretamente ignorate.

  • l.r. Lombardia n. 20/2021

    Richiamata dalle appellanti quale normativa regionale applicabile alla formazione del nuovo Piano cave; il giudice non ha esaminato nel merito le relative violazioni per la conferma dell'inammissibilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalle appellanti in relazione all'obbligo di motivazione degli atti di pianificazione e delle determinazioni sulle osservazioni; le censure sostanziali non sono state esaminate.

Massime di principio

  • Il ricorso cumulativo contro più determinazioni è ammissibile soltanto quando gli atti, pur distinti, appartengano al medesimo procedimento in senso funzionale e siano censurati sulla base di vizi comuni, tali da rendere unitaria la causa petendi e la ratio demolitoria. Non è sufficiente che gli atti siano confluiti nel medesimo provvedimento formale o siano stati adottati nell'ambito di procedimenti contestuali.
  • Un piano territoriale plurimo, composto da schede o discipline riferite ad ambiti distinti, è scindibile in tante determinazioni quanti sono gli ambiti regolati, quando ciascun ambito presenti una disciplina propria e un autonomo contenuto lesivo. La contestazione congiunta di previsioni riferite ad ambiti diversi, fondata su censure specifiche e non sovrapponibili, rende inammissibile il ricorso cumulativo.
  • Il ricorso collettivo richiede contemporaneamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande e degli atti impugnati quanto a contenuto e motivi, nonché l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale. La partecipazione totalitaria di una società da parte dell'altra non elimina la distinta soggettività giuridica né supplisce alla mancanza di identità delle posizioni sostanziali.
  • L'obbligo dell'amministrazione di esaminare e motivare sulle osservazioni procedimentali non esonera il ricorrente dall'onere di indicare puntualmente quali osservazioni siano state omesse o quali specifiche controdeduzioni risultino inconferenti, insufficienti o illogiche. Una censura formulata in termini meramente assertivi è inammissibile per genericità.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. è validamente assolto quando dal verbale d'udienza risulti che il giudice abbia segnalato la questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva in rito e la parte abbia avuto la possibilità di interloquire, anche qualora abbia successivamente chiesto il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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