Sentenza n. 3976/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - dell'esito pubblicato sul sito del M.U.R. in data 11 luglio 2025 relativo alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per gli anni 2023/2025 Settore Concorsuale 10/N1 - I Fascia - Quarto Quadrimestre, in cui la parte ricorrente è risultata non idonea alla abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di Professore Universitario di prima fascia nel predetto Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa ed è quindi stato negato il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di prima fascia; - del provvedimento di diniego dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di prima fascia nel predetto Settore Concorsuale 10/N1 interposto alla parte ricorrente; - del giudizio di non idoneità della parte ricorrente alla Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il predetto settore concorsuale 10/N1 - Quarto quadrimestre pubblicato sul sito del MUR in data 11 luglio 2025; - del parere pro veritate di Fariselli Anna Chiara sulla candidata ricorrente, acquisito dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 e pubblicato sul sito del MUR in data 11 luglio 2025; - dei giudizi singoli e collegiale di inidoneità espressi sulla candidata ricorrente dalla predetta Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 10/n1- Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa; - del verbale n. 6 del 4 luglio 2025 con il quale la Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico ha provveduto rendere definitivi in piattaforma i giudizi collegiali di tutti i candidati e tutte le candidate che hanno presentato domanda all'abilitazione alle funzioni di II e I fascia nel quarto quadrimestre ed ha definitivamente attestato che “il contenuto dei giudizi, individuali e collegiali, inseriti nella piattaforma telematica relativamente a ciascun candidato e a ciascuna candidata è conforme all'esito dei lavori della Commissione”; - del verbale n. 2 del 19 marzo 2025 con il quale la Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, ha scelto gli esperti a cui affidare il parere pro veritate; - di tutti gli altri verbali (ovvero verbale n. 1 del 10 marzo 2025, verbale n. 3 del 5 giugno 2025, verbale n. 4 del 24 giugno 2025, verbale n. 5 del 2 luglio 2025) della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, nell'ambito dei quali sono stati tra l'altro formulati i giudizi individuali e collegiali; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati; e per la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione, ivi compreso dell’esperto eventualmente chiamato a rendere il parere pro veritate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e diniego dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia, con i relativi giudizi della Commissione, parere pro veritate e verbali della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso nell'ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025, quarto quadrimestre, per il settore concorsuale 10/N1, deducendo, in primo luogo, l'illegittimità o inutilizzabilità del parere pro veritate, perché reso da un'esperta che aveva già fatto parte della Commissione di una precedente procedura riguardante la candidata, nonché l'esistenza di profili di inimicizia personale. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione, l'arbitrarietà, la carenza di istruttoria e l'irragionevolezza del giudizio, sostenendo che la Commissione aveva espresso valutazioni ampiamente positive sulla qualità, originalità e rilevanza della produzione scientifica, ma aveva poi negato l'abilitazione recependo acriticamente le conclusioni negative del parere pro veritate. La ricorrente ha contestato anche l'insufficienza e contraddittorietà del parere, il mancato adeguato rilievo al superamento dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 e l'erronea mancata valutazione di alcuni titoli.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione dell'ANVUR, ritenendola priva di legittimazione passiva poiché nessun provvedimento direttamente imputabile all'Agenzia era stato impugnato. Nel merito ha ritenuto fondati, in via assorbente, il secondo, terzo e quarto motivo, concernenti il difetto di motivazione, senza esaminare specificamente gli altri motivi. La Commissione aveva formulato giudizi particolarmente positivi sulla produzione scientifica della candidata, riconoscendone l'ampiezza tematica, la rilevanza nel settore, l'originalità di alcune opere, il livello internazionale e la buona originalità metodologica. Nonostante ciò, aveva concluso per la non elevata qualità complessiva delle pubblicazioni richiamando, sulla base del parere pro veritate, una certa ripetitività e la marginalità di alcuni ambiti geoculturali, senza spiegare adeguatamente perché tali rilievi dovessero prevalere sugli elementi positivi previamente accertati. Il Collegio ha precisato che il contenuto intrinseco delle pubblicazioni e le valutazioni scientifiche dell'esperta appartengono all'ambito tecnico riservato all'Amministrazione e non risultavano manifestamente irragionevoli; tuttavia, la Commissione non poteva recepire il parere pro veritate in modo acritico, dovendo svolgere un autonomo vaglio critico e rendere esplicite le ragioni della prevalenza delle valutazioni negative. È stato quindi annullato il giudizio impugnato limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. L'Amministrazione è stata ordinata a riesaminare la domanda entro 90 giorni, mediante una Commissione in diversa composizione, eventualmente con diverso esperto pro veritate, rivalutando esclusivamente le pubblicazioni e mantenendo ferme le valutazioni positive già espresse sui titoli. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede l'Abilitazione Scientifica Nazionale, la composizione delle Commissioni e i limiti relativi alla partecipazione dei commissari a più procedure.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione scientifica e delle modalità della loro applicazione nelle procedure di abilitazione.
art. 3 D.M. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
art. 4 D.M. 120/2016
Stabilisce i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza tematica, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore.
art. 5 D.M. 120/2016
Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica tramite parametri e indicatori e del possesso di almeno tre titoli tra quelli previamente scelti dalla Commissione.
art. 6 D.M. 120/2016
Prevede che l'abilitazione sia attribuita solo ai candidati che soddisfano cumulativamente le condizioni relative all'impatto della produzione scientifica, ai titoli posseduti e alla qualità elevata delle pubblicazioni.
D.M. 589/2018
Rileva per gli indicatori e valori soglia relativi alla produzione scientifica, che devono essere considerati nella motivazione complessiva del giudizio.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento, di ordinare all'Amministrazione la riedizione del potere secondo le indicazioni conformative della sentenza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di fissare direttamente l'udienza di merito in sede cautelare, impregiudicata l'efficacia degli atti impugnati.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio della Commissione deve spiegare in modo coerente e adeguato il rapporto tra gli elementi positivi e negativi emersi dalla valutazione delle pubblicazioni; non è sufficiente richiamare conclusioni negative quando la stessa Commissione abbia previamente riconosciuto ampiezza, originalità, rilevanza e qualità della produzione scientifica.
- Il parere pro veritate costituisce un apporto istruttorio e valutativo, ma non esonera la Commissione dall'esercizio della propria funzione decisoria: il parere non può essere recepito acriticamente, dovendo la Commissione svolgere un autonomo vaglio critico e motivare le ragioni per cui ne condivide le conclusioni e per cui esse prevalgono sugli elementi positivi risultanti dagli atti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scientifiche resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, carenza istruttoria o difetto di motivazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'Amministrazione né censurare il contenuto intrinseco delle pubblicazioni in assenza di tali vizi.
- Quando il giudizio negativo dipende dalla valutazione delle pubblicazioni, l'annullamento può essere limitato a tale segmento, con conservazione delle valutazioni positive sui titoli e riedizione del solo giudizio sulle pubblicazioni da parte di una Commissione in diversa composizione.
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