Ordinanza n. 495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Basilicata e, nella presente fase, decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato che aveva dichiarato improcedibile l’ammissione provvisoria
Esito
La controversia
Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto appello cautelare contro un’ordinanza del TAR Basilicata e hanno chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato improcedibile l’ammissione provvisoria, ritenendo sopravvenuta l’ordinanza collegiale che aveva respinto l’appello cautelare ex art. 62 c.p.a. Gli interessati hanno quindi proposto reclamo contro tale decreto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il reclamo deve essere qualificato come riproposizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Collegio, ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. Ha inoltre rilevato che la valutazione dei presupposti per l’ammissione al patrocinio nel giudizio di primo grado spetta al TAR competente per il merito, indipendentemente dalla decisione del Consiglio di Stato sull’ammissione relativamente all’appello cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso definitivamente sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato. Ha qualificato il reclamo come istanza ex novo ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e ha disposto un’integrazione istruttoria, chiedendo all’Agenzia delle Entrate informazioni aggiornate sulla situazione reddituale degli istanti. L’incombente è stato ritenuto necessario perché non era stato depositato il modello 730/2025 e occorreva verificare l’attuale sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. Il TAR, quale giudice competente per il merito, resta competente a valutare autonomamente l’ammissione al patrocinio per il primo grado. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Consente di richiedere informazioni aggiornate all’amministrazione finanziaria per verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
Il reclamo contro il provvedimento della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato è stato correttamente qualificato come riproposizione dell’istanza di ammissione davanti al Collegio.
art. 62 c.p.a.
Riguarda l’appello cautelare la cui precedente decisione di rigetto aveva determinato il provvedimento della Commissione oggetto di contestazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Il reclamo contro il provvedimento della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato deve essere qualificato come riproposizione dell’istanza di ammissione davanti al Collegio, ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.
- Il giudice amministrativo competente per il merito può e deve valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel primo grado, indipendentemente dalla decisione del Consiglio di Stato sull’ammissione relativa a un appello cautelare.
- Quando la documentazione reddituale disponibile non consente di verificare l’attualità dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato, il giudice può disporre l’acquisizione di informazioni aggiornate dall’Agenzia delle Entrate prima di decidere sull’istanza.
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