Ordinanza n. 2484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare nel giudizio relativo a una procedura universitaria. Dal testo non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia presenta questioni controverse e nuove, già oggetto di ampia analisi nell’ordinanza di primo grado e analoghe a quelle esaminate dalla Sezione in altri giudizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, riformando l’ordinanza del TAR, ma soltanto ai fini della celere fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Ha ritenuto che le questioni controverse necessitassero di un appropriato esame nel merito e che sussistessero esigenze cautelari con riguardo alla posizione dell’appellante. Tali esigenze sono state ritenute adeguatamente soddisfabili mediante la sollecita definizione del giudizio da parte del TAR, senza concessione di ulteriori misure cautelari sostanziali. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione dell’accoglimento limitato e della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di definire la tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, quando le questioni controverse richiedono un approfondito esame di merito e sussistono esigenze cautelari riferite alla posizione dell’appellante, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello riformando l’ordinanza del TAR ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito.
- La tutela cautelare può essere soddisfatta mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza necessariamente disporre la sospensione dell’atto impugnato o altre misure cautelari sostanziali.
- La novità delle questioni controverse e l’accoglimento limitato dell’appello cautelare possono giustificare la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.
Come è indicizzato
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