Cassazione Penale, Ordinanza n. 24748/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile perché questa non aveva svolto una concreta attività difensiva, neppure tramite memorie scritte, utile alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta manomissione di un file audio attribuita all'imputato; 2) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese; 3) manifesta illogicità della motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello. Le censure sono state ribadite con memoria successiva. La decisione di legittimità ha ritenuto i primi due motivi diretti a contestare, in modo peraltro generico, la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, richiedendo un nuovo esame del compendio probatorio non consentito in cassazione; il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per aspecificità perché meramente reiterativo di una doglianza già disattesa dalla Corte di appello con motivazione ritenuta completa, logica e giuridicamente corretta. Quanto alla parte civile, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese in suo favore per mancata effettiva attività difensiva idonea a contrastare il ricorso.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze sono generiche, aspecifiche o si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: le censure che mirano solo a una diversa lettura delle prove, senza denunciare un vizio logicamente rilevante della motivazione, sono inammissibili.
- Le doglianze sul giudizio di attendibilità dei testimoni o delle persone offese devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una critica generica o meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente una questione già esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza individuare un effettivo errore della motivazione o un profilo nuovo di censura.
- La mancata liquidazione delle spese alla parte civile è giustificata quando essa non abbia svolto una concreta attività processuale difensiva idonea a fornire un utile contributo alla decisione.
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