Sentenza n. 1037/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024, depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18899/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.06.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2024 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 4 giugno 2025. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna al pagamento della somma dovuta, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il termine per proporre l'ottemperanza e il termine processuale applicabile risultavano rispettati; la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata al Ministero e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. In assenza di prova dell'esecuzione, il TAR ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il periodo entro il quale il beneficio avrebbe dovuto essere fruito, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, ha confermato la possibilità di agire in ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il beneficio riconosciuto dal giudicato non può più essere fruito nel periodo temporale originariamente previsto per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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