Ordinanza n. 86/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza numero -OMISSIS- e della sentenza numero -OMISSIS-, entrambe rese dalla Prima Sezione del TAR Catania, nel giudizio numero -OMISSIS- di Ruolo Generale; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste: - della nota del -OMISSIS-di protocollo, inviata a mezzo pec dall’Università degli Studi di Catania con cui l’Ateneo ha comunicato la sospensione del procedimento di rivalutazione della istanza di valutazione preventiva ed abbreviazione di carriera presentata dal ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza e sentenza del TAR Catania oggetto di ottemperanza, nonché nota dell’Università degli Studi di Catania che ha comunicato la sospensione del procedimento di rivalutazione dell’istanza di valutazione preventiva e abbreviazione di carriera
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza rispetto a una precedente ordinanza e a una sentenza della Prima Sezione del TAR Catania. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui l’Università degli Studi di Catania ha comunicato la sospensione del procedimento di rivalutazione della sua istanza di valutazione preventiva e abbreviazione di carriera, deducendo vizi incidenti sulla propria posizione giuridica e chiedendo anche misure cautelari. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario convertire il rito e trattare in udienza pubblica, contestualmente, i motivi di impugnazione proposti con i motivi aggiunti e i rapporti tra l’effetto conformativo delle precedenti pronunce e i vizi denunciati avverso la nota universitaria. Non ha quindi deciso nel merito né sull’ottemperanza né sull’annullamento della nota. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica, fissata per il 24 giugno 2026, anziché mediante una distinta misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della fase cautelare, ritenuta tutelabile attraverso la celere fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un giudizio di ottemperanza è integrato da motivi aggiunti diretti contro un atto sopravvenuto e occorre esaminare sia i vizi dell’atto sia il rapporto tra tali vizi e l’effetto conformativo del giudicato, il giudice può convertire il rito e disporre la trattazione contestuale in udienza pubblica.
- Qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, il giudice può evitare l’adozione di una distinta misura cautelare e fissare rapidamente la trattazione della causa.
Come è indicizzato
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