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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello (23/07) contestando: per Saputo, mancata e carente motivazione (art.606 c.p.p. lett. e), errata qualificazione giuridica e assorbimento tra reato di falso (art.491-bis) e frode informatica (art.640-ter), e mala valutazione delle attenuanti (art.62-bis); per Virga, omissione rinnovazione istruttoria e mancata perizia (art.495 comma 2 c.p.p.), e motivazione contraddittoria in relazione alla responsabilità per frode informatica; per Vitale, illogicità della motivazione nell'attribuire l'elemento psicologico e nel ritenere il concorso nel reato con il funzionario, nonché mancata individuazione del soggetto attivo. In sostanza i ricorrenti chiedevano l'annullamento della riforma operata in appello, diversa qualificazione giuridica e/o la rinnovazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria in ordine alla responsabilità degli imputati (accessi al sistema informatico, manipolazioni dei dati, tabulati telefonici, collegamenti tra utenze) e adeguata spiegazione del perché non fosse necessaria perizia in appello. Ha chiarito che il reato di frode informatica (art.640-ter) è autonomo e non assorbe automaticamente il reato di falso in atto pubblico (art.491-bis) quando l'uno è l'articolazione tecnica dell'altro; ha inoltre affermato che le valutazioni sulle circostanze attenuanti e sul trattamento sanzionatorio sono rimesse al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se logicamente motivate. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.616 c.p.p.; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. e)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e logica; la denuncia di omessa o manifestamente illogica motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera divergenza di valutazione sul fatto. In Cassazione non è consentito un riesame del merito delle valutazioni probatorie salvo macroscopiche illogicità.

  • art. 491-bis c.p.

    Il giudice ha ritenuto che il falso in atto pubblico (anche informatico) possa costituire reato autonomo rispetto alla frode informatica e pertanto concorrere materialmente, salvo che la legge preveda diversamente; non opera automaticamente assorbimento.

  • art. 640-ter c.p.

    La frode informatica consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema o nell'intervento senza diritto su dati/informazioni/programmi con finalità di ingiusto profitto; non richiede che si concretizzi nella formazione di un atto pubblico. Può coesistere con il reato di falso quando gli illeciti sono distinti nella loro struttura.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato nel confronto con altri reati di truffa: le modalità concrete non determinano automaticamente un reato complesso; occorre che la legge preveda un elemento costitutivo o aggravante.

  • art. 62-bis c.p.

    La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito; la loro negazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 495 comma 2 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello o l'ordine di perizia può essere disposta solo in presenza di prove sopravvenute o se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. La Corte d'appello ha motivato perché la perizia non era necessaria.

  • art. 133 c.p.

    Il trattamento sanzionatorio e la determinazione della pena rientrano nella valutazione di merito; la Corte d'appello ha motivato congruità della pena in relazione al danno e alla reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi di questa norma, con conseguente condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 187, 192, 546, 605 c.p.p. (richiamati nei motivi)

    Gli articoli sono stati richiamati dai ricorrenti in relazione alle doglianze probatorie e processuali; la Corte ha ritenuto che le risultanze documentali e i tabulati telefonici costituissero base sufficiente per la responsabilità, e le obiezioni si risolvessero in rivalutazioni di merito inammissibili in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica, non una diversa valutazione delle prove.
  • La rinnovazione dell'istruttoria o l'ordine di perizia in appello è giustificabile solo per prove sopravvenute o se il giudice non è in grado di decidere con gli atti; la semplice richiesta è insufficiente.
  • Il reato di frode informatica (art.640-ter) può concorrere materialmente con il falso in atto pubblico (art.491-bis) quando le condotte sono autonome; non opera assorbimento automatico se la legge non prevede il reato complesso.
  • La determinazione delle attenuanti e della pena appartiene al giudice del merito; la Cassazione può censurarle solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile (art.616 c.p.p.), il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni alla Cassa delle ammende; pertanto gli atti di impugnazione devono contenere censure rilevanti di diritto e non semplici alternative valutative.

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