Cassazione Civile, Ordinanza n. 16722/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una proprietaria di un immobile ad uso commerciale aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio bene a seguito di cedimenti franosi verificatisi in occasione dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura viaria commissionata da un ente pubblico. Nel giudizio erano stati coinvolti la società incaricata della progettazione e direzione lavori, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice; era stata inoltre chiamata in causa l'assicurazione di responsabilità civile professionale dei progettisti. Il tribunale aveva escluso la responsabilità dell'ente pubblico committente e aveva condannato in solido i terzi chiamati, accogliendo anche la manleva assicurativa. La corte d'appello aveva invece confermato la condanna di società di progettazione e direttore dei lavori, ma aveva rigettato la manleva verso gli assicuratori ritenendo valida e operante una clausola claims made, poiché la richiesta di risarcimento era stata denunciata dopo la cessazione della polizza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione delle norme in tema di responsabilità aquiliana e di lavori pubblici, sostenendo che anche la stazione appaltante dovesse rispondere per non aver vigilato sulla progettazione e per aver approvato progetti inadeguati, pur in presenza di un'area notoriamente franosa; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova sull'approvazione dei progetti e sulla conoscenza della franosità dei terreni; (3) nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; (4) violazione delle norme civilistiche sul contratto e sull'assicurazione, sostenendo la nullità della clausola claims made per difetto di causa concreta, per squilibrio sinallagmatico e per clausole di decadenza che avrebbero reso eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, chiedendo quindi la manleva assicurativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso, in astratto e senza adeguato vaglio degli obblighi pubblicistici della stazione appaltante, una possibile corresponsabilità dell'ente pubblico per i danni causati dall'appalto di opere pubbliche; inoltre ha affermato che l'appello incidentale era sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Il secondo motivo è stato assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per novità di alcune censure, sia perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla validità della clausola claims made e sulla valutazione di merito della Corte territoriale circa l'assenza di squilibri contrattuali e di decadenze abusive. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame dei motivi accolti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Rileva come base della domanda risarcitoria e come possibile titolo di corresponsabilità della stazione appaltante per omissione dei doveri di controllo e vigilanza.
art. 2055 c.c.
Consente di configurare una responsabilità solidale tra più soggetti concorrenti nella causazione del danno.
art. 2050 c.c.
Richiamato nella decisione di primo grado come titolo di responsabilità per l'attività pericolosa connessa ai lavori, poi non centrale nella decisione di legittimità.
art. 840 c.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai danni derivanti da attività svolta sul terreno espropriato/proprietà dell'ente.
art. 115 c.p.c.
La censura di legittimità è stata respinta perché, nel caso concreto, non è stato ravvisato il denunciato travisamento della prova idoneo a sovvertire la ricostruzione fattuale.
art. 342 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'appello è specifico quando individua con chiarezza i punti contestati della decisione e le ragioni della critica, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione.
art. 1322 c.c.
Per le clausole claims made la verifica riguarda la rispondenza del regolamento negoziale ai limiti dell'ordinamento e la causa concreta del contratto, non un generico giudizio di meritevolezza ex comma 2.
art. 1343 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità per causa illecita; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza e buona fede; la censura è stata ritenuta nuova e non scrutinabile.
art. 1418 c.c.
Richiamato come norma sulla nullità del contratto o di singole clausole; la Corte non ha accolto la censura per novità e mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata.
art. 1419, secondo comma, c.c.
Invocato per chiedere l'integrazione del contratto in caso di nullità parziale della clausola claims made.
art. 2935 c.c.
Richiamato per sostenere che alcune previsioni contrattuali avrebbero reso eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; la censura è stata dichiarata nuova.
art. 2965 c.c.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la clausola claims made non è nulla per il fatto di dipendere dalla richiesta di un terzo, trattandosi di delimitazione dell'oggetto del contratto e non di patto di decadenza vietato.
art. 1917 c.c.
È la disciplina derogata dalle clausole claims made nel contratto di assicurazione della responsabilità civile.
art. 1932 c.c.
Consente la deroga convenzionale alla disciplina dell'art. 1917 c.c. nel modello claims made.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 702-bis c.p.c.
È il rito utilizzato per introdurre in origine la domanda risarcitoria.
art. 25 legge n. 109 del 1994
Richiamato dai ricorrenti e dalla motivazione in tema di controllo, varianti e poteri della stazione appaltante nei lavori pubblici.
art. 16, comma 2, legge n. 109 del 1994
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo della stazione appaltante di vigilare sulla progettazione.
art. 7 legge n. 109 del 1994
Richiamato dai ricorrenti in tema di appalti pubblici e controllo sulla progettazione.
art. 8 d.P.R. n. 554/99
Richiamato per i doveri di verifica formale e sostanziale del progetto da parte dell'ente.
art. 9 d.P.R. n. 554/99
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito del controllo sulla progettazione.
art. 46 d.P.R. n. 554/99
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina delle opere pubbliche.
art. 47 d.P.R. n. 554/99
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina delle opere pubbliche.
art. 48 d.P.R. n. 554/99
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina delle opere pubbliche.
art. 134 d.P.R. n. 554/99
Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come norma sui poteri di proposta di varianti e di sospensione lavori.
art. 4 legge n. 241 del 1990
Richiamato dai ricorrenti per gli obblighi procedimentali e di responsabilità della stazione appaltante.
Massime di principio
- Nell'appalto di opere pubbliche la stazione appaltante non è automaticamente esonerata da responsabilità verso i terzi per il solo fatto di avere affidato progettazione ed esecuzione a soggetti esterni; occorre verificare se, in concreto, i poteri di controllo, ingerenza e sorveglianza che la normativa pubblicistica le attribuisce impongano un dovere di prevenire o interrompere lavori potenzialmente dannosi.
- Quando il danno derivi da una progettazione o esecuzione inadeguata in un contesto notoriamente a rischio idrogeologico, il giudice deve valutare anche se l'ente committente conoscesse o dovesse conoscere la situazione di pericolo e se avrebbe dovuto imporre ulteriori verifiche tecniche o varianti.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico se individua con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni della contestazione; non è necessario un atto formalmente diverso dal ricorso di primo grado né un progetto alternativo di sentenza.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non specificamente dedotte nei gradi di merito, soprattutto quando la censura richieda verifiche fattuali non ricavabili con certezza dagli atti.
- La clausola "claims made" nell'assicurazione della responsabilità civile è, in linea di principio, compatibile con il sistema, come deroga convenzionale all'art. 1917 c.c.; la sua validità va valutata in concreto con riguardo alla causa del contratto e all'assetto sinallagmatico, non sulla base di una astratta nullità per difetto di meritevolezza.
- La nullità di una clausola assicurativa per squilibrio o per violazione di norme imperative richiede una critica che si confronti con la ratio decidendi del giudice di merito e con gli accertamenti di fatto compiuti sulla reale operatività della copertura e sull'assenza di decadenze abusive.
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