Sentenza n. 747/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Comune di Curtatone in data 11 novembre 2025, prot. 0030746, recante "Revoca dell'autorizzazione n. 11 del 03/09/2015 per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura rilasciata al signor Palumbo Alfonso C.F. PLMLNS58A08I805G"; - della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Curtatone in data 29 ottobre 2025, prot. n. 0029618/2025; - della nota del Comune di Curtatone in data 11 novembre 2025, prot. n. 0030727 recante "Riscontro a Vs. comunicazione prot. n. 30289 del 06/11/2025"; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell'autorizzazione NCC fondata su tre contestazioni: l'asserita indisponibilità di una rimessa nel territorio comunale per scadenza del contratto di comodato; l'inidoneità urbanistico-edilizia della rimessa, trattandosi di area cortiva; la mancata conservazione nella rimessa dei fogli di servizio in copia conforme. Ha dedotto, quanto alla prima contestazione, che il contratto aveva durata annuale ma prevedeva il tacito rinnovo in assenza di disdetta, sicché il titolo di disponibilità era ancora efficace. Ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all'inidoneità della rimessa e alla mancata tenuta dei fogli di servizio, rilevando l'assenza di indicazioni concrete sulle violazioni riscontrate e di sopralluoghi o altri accertamenti. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 11-bis della legge n. 21 del 1992 e dei principi di proporzionalità e gradualità, sostenendo che, anche ove fosse stata necessaria una rimessa chiusa, il Comune avrebbe dovuto applicare dapprima la sospensione dell'autorizzazione, consentendo la regolarizzazione, anziché procedere direttamente alla revoca. Ha denunciato infine la violazione dell'art. 30 del regolamento comunale, che prevedeva un termine di trenta giorni per difese e regolarizzazione, mentre era stato assegnato un termine di soli dieci giorni; ha contestato il diniego della proroga richiesta e la mancata considerazione del nuovo contratto di rimessaggio tempestivamente prodotto. È stata proposta anche domanda risarcitoria per perdita di introiti e danno reputazionale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda impugnatoria e sono stati annullati la revoca dell'autorizzazione e gli altri atti impugnati. Il TAR ha accertato che il contratto di comodato non era scaduto, poiché la clausola di durata annuale prevedeva il tacito rinnovo in assenza di disdetta, che doveva essere comunicata nelle forme e nei termini contrattualmente stabiliti. Quanto all'idoneità della rimessa, il giudice ha rilevato che il riferimento all'area cortiva era stato utilizzato dal Comune in relazione alla pretesa scadenza del comodato, non come specifica contestazione dell'inidoneità; in ogni caso, un'area aperta è astrattamente idonea al parcheggio delle autovetture e l'inidoneità deve essere motivata con riguardo alle concrete caratteristiche del servizio, non mediante il richiamo a categorie catastali astratte. La contestazione sui fogli di servizio avrebbe richiesto ulteriore istruttoria, anche perché la documentazione prodotta dal ricorrente sembrava smentire l'inadempimento e il Comune non aveva chiarito quale interesse pubblico fosse stato messo in pericolo. Anche ammettendo la necessità di una rimessa chiusa, la revoca è stata ritenuta sproporzionata e contraria all'art. 11-bis della legge n. 21 del 1992: la violazione avrebbe dovuto comportare inizialmente la sospensione dell'autorizzazione, così da sollecitare la regolarizzazione, considerato anche che l'autorizzazione era stata detenuta dal 2015 senza contestazioni di disservizi. È stata inoltre ravvisata la violazione dell'art. 30 del regolamento comunale, che imponeva un termine difensivo di trenta giorni. La proroga richiesta era dovuta e il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di regolarizzare la posizione, producendo il nuovo contratto il giorno successivo. Non era quindi applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, poiché il rispetto del termine regolamentare avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È stata invece respinta la domanda risarcitoria: il ricorrente aveva formulato allegazioni generiche sulla perdita di introiti e sul danno reputazionale, senza provare neppure l'an del danno. Il giudice ha escluso che tale carenza potesse essere colmata mediante un'istruttoria officiosa, richiamando la piena operatività del principio dispositivo nell'azione risarcitoria. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e per la soccombenza del ricorrente sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 3 l. 21/1992
La violazione relativa allo stazionamento delle vetture al di fuori di una rimessa idonea rientra nell'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria graduata prevista dall'art. 11-bis della medesima legge.
art. 11 l. 21/1992
La disposizione individua gli obblighi rilevanti per l'esercizio del servizio NCC, compreso l'obbligo relativo alla rimessa e alla conservazione dei fogli di servizio.
art. 11-bis l. 21/1992
Le violazioni degli artt. 3 e 11 devono essere sanzionate secondo gradualità; prima della revoca, ove la violazione sia regolarizzabile, deve essere applicata la sospensione dell'autorizzazione.
art. 30 del Regolamento comunale
Per i procedimenti riguardanti sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione deve essere rispettato il termine regolamentare di trenta giorni per la presentazione di scritti, memorie difensive o per la regolarizzazione della posizione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di correttezza e collaborazione imponeva di rispettare il termine difensivo autovincolante e di considerare la richiesta di proroga motivata dall'intenzione di regolarizzare la posizione.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione procedimentale non è stata ritenuta ininfluente, poiché il rispetto del termine regolamentare avrebbe potuto determinare un esito diverso, anche alla luce della regolarizzazione avviata dal ricorrente.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Nell'azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
art. 2697, comma 1, c.c.
Il danneggiato deve provare il danno, anche quanto alla sua concreta esistenza; la vicinanza della prova non consente di supplire alla totale carenza di allegazione e dimostrazione dell'an del danno.
Massime di principio
- La disponibilità di una rimessa derivante da un contratto di durata annuale con clausola di tacito rinnovo permane fino a quando una parte eserciti validamente la disdetta nelle forme e nei termini previsti dal contratto; l'amministrazione non può considerare scaduto il titolo senza verificare tale clausola.
- L'inidoneità urbanistico-edilizia di una rimessa NCC deve essere accertata e motivata con riferimento alle caratteristiche concrete dell'area e del servizio, non potendo fondarsi sul solo richiamo a categorie catastali astratte; un'area aperta può essere idonea al parcheggio delle autovetture in applicazione del principio di liberalizzazione delle destinazioni d'uso.
- La contestazione della mancata tenuta dei fogli di servizio richiede un accertamento istruttorio concreto sull'effettivo inadempimento e sulla lesione o messa in pericolo dell'interesse pubblico; non è sufficiente desumere l'inadempimento dalla sola natura dell'area destinata a rimessa.
- Quando la violazione degli obblighi relativi al servizio NCC è regolarizzabile, l'amministrazione deve rispettare la gradualità sanzionatoria prevista dall'art. 11-bis della legge n. 21 del 1992 e applicare la sospensione prima della revoca, salvo adeguata motivazione sulle ragioni che rendano insufficiente la misura meno afflittiva.
- L'amministrazione che si sia autovincolata con regolamento a concedere un determinato termine difensivo prima della sospensione, decadenza o revoca di un'autorizzazione deve rispettarlo e deve valutare seriamente una richiesta di proroga motivata dall'avvio della regolarizzazione; la violazione è invalidante quando il rispetto del termine avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Nell'azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo il ricorrente deve allegare e provare l'esistenza concreta del danno e il nesso causale; il metodo acquisitivo non può essere utilizzato per colmare la mancata prova dell'an del danno mediante un'istruttoria officiosa.
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