Cassazione Penale, Sentenza n. 06811/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11/07/2025 che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione volto a ripristinare la disciplina che limita in fasce orarie l'utilizzo del fornello a gas e degli utensili per la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime 41-bis. Il Ministero contestava l'erronea applicazione di norme dell'Ordinamento penitenziario (artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis) e sosteneva che la fissazione di fasce orarie è una scelta organizzativa legittima, finalizzata al contemperamento delle esigenze di sicurezza, controllo e organizzazione dell'istituto, sicché il giudice non poteva sostituirsi all'Amministrazione salvo verificare l'eventuale manifesta irragionevolezza della scelta.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (e il precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza). La Corte ha affermato che le limitazioni orarie alla cottura attengono alle modalità di esercizio del diritto e sono legittime se uniformi rispetto all'intera popolazione carceraria o, se differenziate per i soggetti al 41-bis, giustificate da concrete esigenze logistiche, tecniche o organizzative (es. controllo più assiduo, minor partecipazione ad attività trattamentali, collocazione in celle singole, carenze di organico). Ha inoltre censurato i giudici di merito per essersi sostituiti all'Amministrazione nell'adottare una diversa soluzione organizzativa, mentre il sindacato giurisdizionale doveva limitarsi a valutare legittimità, ragionevolezza e proporzionalità della normativa amministrativa.
Norme richiamate
Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017
La circolare conteneva disposizioni operative sulla disponibilità di fornelli e utensili; nel caso era stata disapplicata dal Magistrato di sorveglianza, ma la Corte ha ritenuto che le regole operative ministeriali che prevedono fasce orarie possono essere legittime se ragionevolmente motivate dall'Amministrazione penitenziaria.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
L'art. 41-bis disciplina il regime detentivo differenziato; la Corte ha stabilito che i detenuti sottoposti a 41-bis non possono subire una differenziazione ulteriore ingiustificata nelle modalità di esercizio dei diritti (come la cottura dei cibi), salvo che la diversificazione sia basata su motivate esigenze organizzative e non sia afflittiva o discriminatoria.
Ordinamento penitenziario, artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis
Richiamati dal ricorrente come norme rilevanti per la disciplina interna e la gestione dei diritti dei detenuti; la Corte ha richiamato il principio che le limitazioni alle modalità di esercizio dei diritti devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità e non tradursi in differenziazioni ingiustificate.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, lett. b)
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria potestà regolamentare in ordine all'organizzazione interna; la Corte ha affermato che tale potestà comprende la possibilità di definire fasce orarie per la cottura dei cibi quando ciò risponda a esigenze logistiche e organizzative adeguatamente motivate.
Principio giurisprudenziale sul sindacato del giudice amministrativo/penitenziario
Il giudice deve esercitare un sindacato di legittimità limitato alla verifica di ragionevolezza, proporzionalità e assenza di discriminazione: non è ammessa la sostituzione alle scelte discrezionali dell'Amministrazione in materia organizzativa.
Massime di principio
- La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi rientra nelle modalità di esercizio del relativo diritto e può essere legittima se non comporta una negazione del diritto stesso.
- Una diversificazione di regolamentazione tra detenuti comuni e detenuti al 41-bis è ammissibile solo se supportata da concrete, specifiche e motivate esigenze logistiche, tecniche o organizzative (es. controllo, carenze di organico, differente partecipazione ad attività trattamentali, collocazione in celle singole o multiple).
- Se la differenziazione riguarda esclusivamente i soggetti 41-bis senza adeguata giustificazione, essa può essere considerata discriminatoria e illegittima.
- Il sindacato giudiziario deve limitarsi a valutare la legittimità, la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte amministrative; il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione adottando una diversa soluzione organizzativa.
- In casi simili è fondamentale che l'Amministrazione documenti e argomenti le ragioni organizzative alla base delle limitazioni (es. relazioni sul controllo, sull'organizzazione delle attività, sulla capienza e tipologia delle celle, sulle esigenze di sicurezza), pena l'annullamento del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria.
- Le restrizioni ammesse devono essere proporzionate: incidono sul diritto trasformandolo in interesse legittimo, ma non devono assumere carattere afflittivo o inutile vessatorio.
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