Cassazione Penale, Ordinanza n. 18880/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per truffa consumata in un episodio del 17/06/2021. Il condannato aveva chiesto in sede esecutiva la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che, prima della decisione, era stata ritualmente portata a conoscenza del giudice la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, con conseguente necessità di una diversa gestione della difesa tecnica. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., in relazione agli artt. 97, comma 4, e 179 c.p.p., prospettando una nullità della difesa per illegittima sostituzione del difensore e per compromissione della continuità difensiva. La Corte non ha esaminato la memoria difensiva perché depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riguardasse una nullità endoprocessuale ormai non più deducibile in sede esecutiva, perché la sentenza era già passata in giudicato. La Corte ha richiamato il rimedio tipico eventualmente esperibile nei casi previsti, ossia la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., ove ne ricorrano i presupposti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
indica il reato oggetto della sentenza di condanna oggetto dell'istanza esecutiva
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
norma invocata per dedurre errori di diritto e violazioni di norme processuali a pena di nullità
art. 97, comma 4, c.p.p.
richiamato dalla difesa a fondamento della pretesa illegittimità della gestione della difesa tecnica e della sostituzione del difensore
art. 179 c.p.p.
richiamato quale norma sulla nullità dedotta dal ricorrente
art. 611 c.p.p.
termine oltre il quale la memoria difensiva è stata ritenuta tardiva e quindi non valutabile
art. 670 c.p.p.
richiamato nel principio di diritto per affermare l'inammissibilità della deduzione in executivis di nullità già coperte da giudicato
art. 629-bis c.p.p.
indicato come rimedio eventualmente esperibile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo in presenza dei presupposti
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le nullità endoprocessuali, una volta formatosi il giudicato, non sono più deducibili mediante incidente di esecuzione; il rimedio va eventualmente ricercato nel diverso istituto della rescissione del giudicato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
- La deduzione di vizi relativi alla difesa tecnica, come quelli connessi alla rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla nomina del difensore d'ufficio, non consente di riaprire in executivis il giudizio definito con sentenza irrevocabile.
- Nel giudizio di cassazione, le memorie depositate oltre il termine previsto non possono essere considerate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →