Sentenza del 24/09/2015 n. 18935 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella relativa al mancato pagamento dell'IVA per l'anno 1997 e dei relativi accessori, contestandone principalmente la tardiva notificazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse tempestivamente iscritto a ruolo le somme e che l'eventuale tardività della notifica fosse imputabile esclusivamente al concessionario della riscossione, cui spettava notificare la cartella. Il ricorrente ha proposto tre motivi: ha contestato l'individuazione del concessionario quale unico soggetto legittimato passivo; ha invocato la disciplina sopravvenuta alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 e alla legge n. 156 del 2005; infine, ha sostenuto che, invece di dichiarare inammissibile il ricorso, il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio o la rimessione della causa al primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti i motivi. Il primo motivo era inammissibile perché non indicava adeguatamente le norme violate, cumulava censure diverse senza il necessario momento di sintesi e formulava un quesito generico, non calato nella fattispecie concreta. Il secondo era inammissibile perché proponeva una questione astratta sulla disciplina sopravvenuta, mentre la cartella era stata notificata il 18 maggio 2005, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 e della legge n. 156 del 2005. Il terzo motivo non coglieva la ratio della sentenza impugnata: non era stato accertato un litisconsorzio necessario, ma la legittimazione passiva esclusiva del concessionario per un vizio direttamente a esso imputabile. Il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo
La sentenza richiama il termine previsto per la notificazione della cartella e rileva che la notifica effettuata nel maggio 2005 risultava tardiva rispetto a tale disciplina.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 417
termine di dodici mesi successivi alla consegna del ruolo
La disposizione viene richiamata quale disciplina modificativa dei termini di notificazione della cartella, anch'essa ritenuta non rispettata nel caso concreto.
Legge n. 156 del 2005
La disciplina transitoria, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, non è stata ritenuta applicabile alla notificazione già eseguita il 18 maggio 2005, prima della sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Il concessionario della riscossione è parte del processo tributario quando si impugnano atti viziati da errori direttamente a esso imputabili; in tali casi l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva.
Codice di procedura civile, artt. 102 e 354
Le norme sull'integrazione del contraddittorio e sulla rimessione della causa al primo giudice non si applicano quando non sussiste un litisconsorzio necessario, ma un difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I quesiti di diritto e i momenti di sintesi, allora richiesti per il ricorso per cassazione, devono essere specifici, pertinenti e riferiti alla concreta fattispecie; quesiti generici o astratti determinano l'inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nell'impugnazione di una cartella occorre individuare il soggetto responsabile dello specifico vizio: l'ente impositore risponde degli errori propri dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo, mentre il concessionario risponde degli errori direttamente connessi alla notifica e alla riscossione.
- Se si contesta esclusivamente la tardività o un altro vizio proprio della notificazione della cartella, il concessionario deve essere convenuto; non è normalmente configurabile un litisconsorzio necessario con l'Amministrazione finanziaria e non è possibile rimediare semplicemente mediante integrazione del contraddittorio.
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e formulare censure specifiche, indicando le norme violate e spiegando come esse siano state applicate erroneamente al caso concreto.
- Le modifiche legislative sopravvenute non si applicano automaticamente agli atti già compiuti: occorre verificare la data della notificazione e le eventuali disposizioni transitorie.
- La scelta errata del soggetto passivo può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche quando il contribuente abbia astrattamente ragione sulla tardività della notifica; è quindi essenziale distinguere tra fondatezza della contestazione e corretta individuazione del convenuto.
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