Cassazione Penale, Sentenza n. 4231/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 474 c.p., con particolare riferimento alla mancata dimostrazione della contraffazione per n. 84 retrocover sequestrate all'aeroporto di Milano Malpensa (ipotesi di reato ai sensi dell'art. 474, comma 1); si censura che la motivazione si è soffermata solo sulle retrocover detenute in negozio (capo B, art. 474 comma 2) e non ha spiegato perché i prodotti importati debbano considerarsi contraffatti; 2) vizio nella determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 81 e 133 c.p.) e riferimento all'art. 597, comma 4 c.p.p., perché la riduzione della pena per la parte assoluta non sarebbe stata adeguatamente riflessa nel calcolo complessivo considerando l'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sufficiente: per le retrocover del capo A la qualifica come merce contraffatta era supportata da perizia e la fattispecie del comma 1 di art. 474 (introduzione nel territorio) è distinta da quella del comma 2 (detenzione ai fini di vendita); per il capo B la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in base alla detenzione in locale commerciale e alla idoneità a trarre in inganno il consumatore medio. Sul secondo motivo ha ritenuto che la pena definitiva è complessivamente inferiore a quella di primo grado e che l'aumento per continuazione relativo al capo B non è stato toccato dall'assoluzione; il procedimento è conforme al divieto di reformatio in peius. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Distinzione tra comma 1 (introduzione nel territorio dello Stato, reato istantaneo consumato all'ingresso del velivolo) e comma 2 (detenzione ai fini di vendita). La Corte ha ritenuto che la perizia tecnica giustificasse la qualificazione come merce contraffatta per le retrocover importate e che la presenza della merce in negozio fosse elemento rilevante per la contestazione ai sensi del comma 2.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione e sull'aumento di pena. La Corte ha ritenuto legittimo l'aumento per continuazione relativo al capo B e che l'assoluzione parziale non abbia inciso su quell'aumento, essendo la fattispecie relativa a quest'ultimo distinta da quella su cui è intervenuta assoluzione.
art. 133 cod. pen.
Regole generali per la determinazione della pena. La Corte ha applicato la riduzione della pena base in conseguenza dell'assoluzione parziale mantendo l'aumento per continuazione nei limiti in cui non è stato interessato dall'assoluzione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto i motivi ai sensi di tale disposizione.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente in ordine a profili procedurali connessi alla pubblicazione della sentenza; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi mossi sul punto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili per colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 considerando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e i profili di colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come criterio di riferimento nella determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La qualificazione tra art. 474 comma 1 e comma 2 cod. pen. dipende dal momento consumativo e dalle circostanze: l'importazione è reato istantaneo all'ingresso nel territorio, mentre la detenzione ai fini di vendita richiede elementi concreti di commercializzazione (es. presenza in locale commerciale, esposizione, capacità di trarre in inganno il consumatore medio).
- Una perizia tecnica che attesti la contraffazione è elemento probatorio decisivo; la sua esistenza rende più difficile censurare la motivazione in cassazione per vizio logico o probatorio.
- In caso di assoluzione parziale in appello, il giudice d'appello deve ridurre la pena in modo coerente con la decisione (anche ai fini del calcolo della continuazione), ma l'aumento per continuazione resta legittimo se riguarda reati non toccati dall'assoluzione; il divieto di reformatio in peius richiede che l'imputato non subisca un peggioramento complessivo o nei singoli elementi del calcolo della pena.
- I ricorsi manifestamente infondati o mal fondati possono essere dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; per contestare efficacemente la motivazione è necessario indicare specifici errori di diritto o carenze probatorie non sanate dalla perizia.
- Quando si impugna la motivazione su fatti tecnici (contraffazione), è strategico contestare la sufficienza, la metodologie o l'indipendenza della perizia; senza ciò la Corte di legittimità tende a ritenere la motivazione adeguata.
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