Cassazione Penale, Sentenza n. 971/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10/11/2022 che aveva confermato la loro condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 11, 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 c.p.), articolando tre motivi. Il ricorso sosteneva, tra l'altro, vizi procedurali e di merito. Il terzo motivo assumeva rilevanza alla luce del nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i primi due motivi inammissibili, ma ha accolto il terzo: dal 30/12/2022 il delitto di furto aggravato è procedibile a querela di parte (salvo le ipotesi dell'art. 624, comma 3 c.p.). Poiché risulta dalla sentenza di primo grado che la querela era stata rimessa dall'offeso (Como Giovanni) in udienza del 12/04/2021 e la remissione era stata ritualmente accettata dagli imputati, il reato si è estinto per remissione di querela. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha disposto che le spese processuali siano a carico degli imputati (querelati).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Definisce il reato di furto; qui è il capo di imputazione oggetto del procedimento e, con il d.lgs. 150/2022, il suo regime di procedibilità è divenuto in parte a querela di parte
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante contestata al reato di furto; specifica la circostanza aggravante rilevante nel caso di specie
art. 2 d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto aggravato rendendolo procedibile a querela di parte (salvo le ipotesi previste dall'art. 624, comma 3), con effetto dal 30/12/2022; ciò ha reso possibile l'estinzione del reato per remissione di querela già intervenuta
art. 624, comma 3 cod. pen.
Indica le ipotesi in cui il delitto di furto resta procedibile d'ufficio; richiamato come eccezione al nuovo regime di procedibilità a querela
art. 152, comma 3 cod. pen.
Prescrive il termine per rilevare la remissione della querela; la giurisprudenza di legittimità consente che la remissione sia rilevata fino alla condanna irrevocabile, pertanto può determinare l'estinzione anche in cassazione se tempestivamente sollevata
art. 340 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico dei querelati; applicata per addebitare le spese agli imputati
Cass. Sez. U., n. 40150/2018 (Salatino) e Cass. n. 24246/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la remissione della querela, estinguendo il reato e paralizzando la perseguibilità, deve essere rilevata dal giudice di legittimità fino alla condanna irrevocabile, prevalendo su questioni di inammissibilità del ricorso
Cass. Sez. 5, n. 12773/2023
Ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante l'orientamento secondo cui la remissione della querela estingue il reato e può essere rilevata in sede di legittimità
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela di parte, una remissione di querela validamente prestata e accettata estingue il reato e impone l'annullamento della condanna anche in Cassazione.
- La remissione della querela, se rituale e tempestiva, paralizza la perseguibilità del reato e può essere rilevata dal giudice di legittimità fino alla condanna irrevocabile, prevalendo su questioni di inammissibilità del ricorso (salvo tardività della remissione).
- Prima di chiedere prosecuzioni o impugnazioni, verificare sempre il regime di procedibilità vigente e se sia stata prestata remissione di querela: la presenza di quest'ultima può determinare estinzione del reato indipendentemente dall'esito dei motivi di merito.
- Accertare sempre se ricorrono ipotesi escluse dal regime a querela (es. art. 624, comma 3 c.p.): in tali casi la remissione non produce l'estinzione automatica e la procedibilità rimane d'ufficio.
- In caso di estinzione per remissione, le spese processuali possono comunque essere addebitate agli imputati/querelati salvo diversa pattuizione.
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