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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15812/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di conferma dell'appello che aveva condannato l'imputato per reati connessi a un incidente stradale (omicidi stradali e lesioni) occorsi il 20 gennaio 2020 e il 4 febbraio 2020. Il ricorrente articolava due censure principali: (1) nullità della ricostruzione ed errata individuazione del conducente dell'autovettura (sosteneva che alla guida fosse stato Costantin Gabi Bujor e non lui), invocando dichiarazioni testimoniali favorevoli, la posizione dei corpi dopo il ribaltamento del veicolo, l'assenza di patente e la mancata acquisizione di una perizia sull'impianto frenante; (2) vizio nella determinazione della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non superassero il filtro di specificità richiesto in cassazione e si limitassero a una rivalutazione del merito dei fatti già esaminati in appello. In particolare la Corte ha confermato che l'identificazione del conducente nell'imputato risultava provata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base delle dichiarazioni dei passeggeri, della testimonianza del possessore del veicolo, dei rilievi di polizia giudiziaria e vigili del fuoco e delle precisazioni dell'infermiere testimone. La censura relativa alla mancata perizia sui freni è stata ritenuta infondata (la presunta segnalazione tecnica rinvenuta sul web risaliva a 18 anni prima e l'assenza di frenata poteva essere spiegata dallo stato di grave ebbrezza del conducente, accertata con tasso 3,00 g/l). Anche il gravame sulla determinazione della pena è stato considerato generico e privo della specificità richiesta; i giudici di merito avevano motivato il rigetto delle attenuanti alla luce di elementi negativi (guida in stato di ebbrezza, assenza di patente) e avevano applicato una pena congrua (anni 8 mesi 2), sotto la misura media edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Indica che la condanna di primo grado è stata resa nell'ambito del rito abbreviato (sentenza emessa ex art. 442 c.p.p.), ossia procedura abbreviata il cui esito è stato confermato in appello.

  • artt. 589-bis, commi 2, 6 e 8, cod. pen.

    Norma sull'omicidio stradale: applicata per i decessi causati dall'incidente (Chiara Fava e George Iulian Petrescu), con richiamo alle aggravanti e alle fattispecie speciali previste dai commi indicati.

  • art. 590-bis, commi 2 e 8, cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime: applicata per le lesioni riportate da Costantin Gabi Bujor a seguito dell'incidente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: i giudici di merito hanno motivato l'esclusione delle attenuanti generiche e la congruità della pena seguendo i criteri previsti da questa norma.

  • Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di legittimità

    La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la Cassazione non può rinnovare la valutazione del merito e sindacare la diversa valutazione delle prove operata dal giudice di merito salvo vizi specifici di travisamento, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve essere specifico: non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla valutazione delle prove svolta dai giudici del merito; occorre indicare i concreti vizi di motivazione (travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità).
  • La determinazione dell'identità del conducente si fonda sulla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, dei rilievi tecnici e delle circostanze concrete (posizione dei corpi, rilievi dei Vigili del Fuoco, dichiarazioni del possessore del veicolo); per contestarla è necessario dimostrare un errore logico o probatorio e non proporre semplici versioni alternative.
  • La richiesta di acquisizione di una perizia tecnica (es. freni) è rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se è dimostrabile che la mancata istruttoria ha determinato un travisamento della prova o era manifestamente indispensabile per la decisione.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: per contestarla in Cassazione è richiesta motivazione specifica che evidenzi un palese errore nel procedimento valutativo o una pena sproporzionata rispetto alla media edittale.
  • Lo stato di grave ebbrezza accertato con tasso alcolemico elevato costituisce un elemento fortemente aggravante che può spiegare condotte incompatibili con frenate o reazioni idonee a evitare l'incidente, indebolendo contestazioni basate su malfunzionamenti del veicolo quando non supportate da elementi tecnici aggiornati.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile o rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese di cassazione e ad una somma alla cassa delle ammende; la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese di legittimità solo se ha concretamente contribuito alla difesa del proprio interesse civile.

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