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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25712 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute applicate nel 2002 dal fondo previdenziale sulla pensione integrativa convertita in capitale. Riteneva che l'intera somma dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50%, prevista per determinati redditi di capitale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione dei giudici tributari di merito, sostenendo che la ritenuta del 12,50% potesse applicarsi soltanto alla quota corrispondente al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre la restante quota, qualificabile come sorte capitale, dovesse restare soggetta a tassazione separata. Ha inoltre censurato il mancato accertamento, da parte della CTR, della prova relativa alla composizione della prestazione e al rendimento effettivamente conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento del fondo, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sul mercato finanziario, determinare il rendimento netto e quantificare la sola parte della prestazione tassabile al 12,50%. Il residuo dovrà essere assoggettato a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà inoltre determinare l'eventuale credito restitutorio del contribuente e regolare le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate tra le norme rilevanti per il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997

    Richiamato in relazione alla disciplina fiscale applicabile alle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alla quota qualificabile come sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, alle prestazioni in capitale secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, nel testo previgente alla riforma del 2004

    Norma invocata dal contribuente per sostenere l'applicazione della ritenuta propria dei redditi di capitale alla somma ricevuta.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44

    È la disposizione corrispondente, nel testo successivo alla riforma, all'art. 42, comma 4, previgente.

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    Prevede la ritenuta del 12,50%, applicabile esclusivamente alla quota di rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, non all'intera prestazione.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14

    Richiamato tra le norme disciplinanti il trattamento fiscale della previdenza complementare.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di rimborso grava sul contribuente; in particolare, deve essere dimostrata la quota della prestazione riconducibile al rendimento tassabile al 12,50%.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, comma 1, lett. g), e 21

    Richiamati in relazione all'impugnazione del silenzio-rifiuto e ai termini e modalità dell'azione di rimborso tributario.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata a tassazione separata solo per quanto riguarda la "sorte capitale"; alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. "rendimento" si applica la ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime della tassazione separata.

    Il trattamento fiscale dipende sia dalla natura della componente della prestazione, sia dal periodo di maturazione. La quota di rendimento deve essere concretamente individuata e provata, non può essere identificata automaticamente con l'intero capitale liquidato.

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale integrativa viene liquidata in capitale, occorre distinguere tra sorte capitale, normalmente soggetta a tassazione separata, e rendimento netto derivante dall'effettivo investimento finanziario degli accantonamenti.
  • La ritenuta agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intero importo ricevuto: riguarda soltanto il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria del capitale.
  • Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 è necessario distinguere analiticamente capitale e rendimento; per quelle maturate dal 1° gennaio 2001 opera, secondo il principio richiamato, la tassazione separata sull'intera prestazione.
  • Chi chiede il rimborso deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del rendimento finanziario agevolabile, inclusi i meccanismi di investimento e di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale.
  • Il giudice non può limitarsi a rinviare alle parti l'analisi della documentazione: deve esaminare direttamente gli elementi probatori e, se necessario, disporre una consulenza tecnica.
  • In caso di rinvio, il nuovo giudice deve ricostruire la composizione della prestazione, calcolare l'imposta corretta sulle diverse componenti e determinare soltanto dopo tale verifica l'eventuale credito restitutorio.

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