Cassazione Penale, Sentenza n. 38157/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha impugnato la conferma della condanna (artt. 633, 639-bis c.p.), deducendo un unico motivo consistente in vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) c.p.p.) per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La difesa ha sostenuto che la richiesa era stata espressa in appello e che la pubblica accusa si era associata; inoltre ha contestato la valutazione dei danni civili, lamentando l'assenza di specificazione delle voci di danno, del periodo di occupazione e la mancata considerazione che alcune opere costituivano migliorie piuttosto che danni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi di appello fossero generici e aspecifici (inammissibili "ab origine"), per cui non sussiste interesse a proporre ricorso in Cassazione su tali questioni. Quanto al merito della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte di appello aveva comunque motivato, seppur sinteticamente, l'esclusione della causa di non punibilità in ragione del consistente periodo di occupazione (circa 2 anni) e degli ingenti danni accertati (relazione tecnica con danni valutati oltre €25.000). Sulla quantificazione del danno la Corte ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione è apprezzamento discrezionale del giudice di merito e quindi non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto; pertanto il motivo è stato ritenuto inammissibile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto esclusa la non punibilità in considerazione della durata dell'occupazione e degli ingenti danni arrecati, quindi la causa non applicabile al caso concreto.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Causa di ricorso per cassazione relativa a motivazione carente, contraddittoria o illogica; la Corte ha valutato che il motivo era formulato genericamente e che, peraltro, la Corte di appello aveva fornito motivazione sufficiente sulla richiesta dell'art. 131-bis.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme sul trattamento del procedimento in camera di consiglio e sulle modalità di trattazione orale; la Corte ha proceduto in camera di consiglio per mancata richiesta di trattazione orale nei termini.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamata per la sinteticità dei motivi e la necessità di esposizione nei limiti previsti.
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti di specificità dei motivi di appello; la Corte ha rilevato che il motivo in appello era generico e non specifico, contribuendo all'inammissibilità del ricorso in cassazione.
art. 606, comma 3 ultima parte cod. proc. pen.
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione con deduzioni non oggetto dell'appello; la Corte ha applicato il principio che questioni non sollevate specificamente in appello non possono essere riproposte in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità: condanna alle spese e alla contribuzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato pagamento delle spese e €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un motivo di appello generico e aspecifico è "inammissibile ab origine" e non può essere efficacemente riproposto in Cassazione: la Suprema Corte non sindaca questioni che non sono state formulate con la necessaria specificità in appello.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va valutata in concreto dal giudice di merito tenendo conto di elementi quali durata della condotta e entità del danno; se il giudice di merito trova occupazioni prolungate e danni ingenti la causa può essere esclusa.
- La motivazione della Corte di appello, pur se sintetica, è sufficiente se non risulti contraddittoria o manifestamente illogica rispetto agli elementi acquisiti in dibattimento; la Cassazione richiede che vi sia un vizio di motivazione concreto e specificamente dedotto.
- La quantificazione del danno in sede di merito è una valutazione discrezionale ed equitativa affidata al giudice di merito e, salvo errori di diritto o istruttori, non è sindacabile in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e contribuzione alla Cassa delle ammende); chi propone ricorso deve valutare l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporlo.
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