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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38157/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la conferma della condanna (artt. 633, 639-bis c.p.), deducendo un unico motivo consistente in vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) c.p.p.) per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La difesa ha sostenuto che la richiesa era stata espressa in appello e che la pubblica accusa si era associata; inoltre ha contestato la valutazione dei danni civili, lamentando l'assenza di specificazione delle voci di danno, del periodo di occupazione e la mancata considerazione che alcune opere costituivano migliorie piuttosto che danni.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi di appello fossero generici e aspecifici (inammissibili "ab origine"), per cui non sussiste interesse a proporre ricorso in Cassazione su tali questioni. Quanto al merito della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte di appello aveva comunque motivato, seppur sinteticamente, l'esclusione della causa di non punibilità in ragione del consistente periodo di occupazione (circa 2 anni) e degli ingenti danni accertati (relazione tecnica con danni valutati oltre €25.000). Sulla quantificazione del danno la Corte ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione è apprezzamento discrezionale del giudice di merito e quindi non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto; pertanto il motivo è stato ritenuto inammissibile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto esclusa la non punibilità in considerazione della durata dell'occupazione e degli ingenti danni arrecati, quindi la causa non applicabile al caso concreto.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Causa di ricorso per cassazione relativa a motivazione carente, contraddittoria o illogica; la Corte ha valutato che il motivo era formulato genericamente e che, peraltro, la Corte di appello aveva fornito motivazione sufficiente sulla richiesta dell'art. 131-bis.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme sul trattamento del procedimento in camera di consiglio e sulle modalità di trattazione orale; la Corte ha proceduto in camera di consiglio per mancata richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamata per la sinteticità dei motivi e la necessità di esposizione nei limiti previsti.

  • art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti di specificità dei motivi di appello; la Corte ha rilevato che il motivo in appello era generico e non specifico, contribuendo all'inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 606, comma 3 ultima parte cod. proc. pen.

    Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione con deduzioni non oggetto dell'appello; la Corte ha applicato il principio che questioni non sollevate specificamente in appello non possono essere riproposte in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità: condanna alle spese e alla contribuzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato pagamento delle spese e €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un motivo di appello generico e aspecifico è "inammissibile ab origine" e non può essere efficacemente riproposto in Cassazione: la Suprema Corte non sindaca questioni che non sono state formulate con la necessaria specificità in appello.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va valutata in concreto dal giudice di merito tenendo conto di elementi quali durata della condotta e entità del danno; se il giudice di merito trova occupazioni prolungate e danni ingenti la causa può essere esclusa.
  • La motivazione della Corte di appello, pur se sintetica, è sufficiente se non risulti contraddittoria o manifestamente illogica rispetto agli elementi acquisiti in dibattimento; la Cassazione richiede che vi sia un vizio di motivazione concreto e specificamente dedotto.
  • La quantificazione del danno in sede di merito è una valutazione discrezionale ed equitativa affidata al giudice di merito e, salvo errori di diritto o istruttori, non è sindacabile in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e contribuzione alla Cassa delle ammende); chi propone ricorso deve valutare l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporlo.

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