Sentenza n. 1529/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 436/2025 pubblicata dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro il 14/02/2025 nella causa RG n. 7749/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 436/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 436/2025 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro. Prima dell'udienza camerale, ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato, con conseguente soddisfazione della propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione di merito sull'esecuzione del giudicato.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali quando essa risulti virtualmente soccombente, ossia abbia dato causa alla necessità di instaurare il giudizio.
- In presenza di potenziali profili di danno erariale emersi dalle vicende oggetto del giudizio, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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