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Sentenza

Sentenza n. 1529/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 436/2025 pubblicata dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro il 14/02/2025 nella causa RG n. 7749/2024.

Giustizia amministrativa202600413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro n. 436/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 436/2025 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro. Prima dell'udienza camerale, ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato, con conseguente soddisfazione della propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione di merito sull'esecuzione del giudicato.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali quando essa risulti virtualmente soccombente, ossia abbia dato causa alla necessità di instaurare il giudizio.
  • In presenza di potenziali profili di danno erariale emersi dalle vicende oggetto del giudizio, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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