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Sentenza

Sentenza n. 1432/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta Comunale di Rimini che hanno escluso il rinnovo delle concessioni in assenza della sottoscrizione dei contratti concessori e del pagamento dei canoni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale del 29 dicembre 2022 e, con motivi aggiunti, quella analoga del 5 dicembre 2023. Hanno dedotto, in primo luogo, l’invalidità derivata dagli atti presupposti relativi alla classificazione dei beni nel patrimonio indisponibile e alla scelta della concessione quale strumento di gestione, nonché violazione dell’art. 826 c.c. ed eccesso di potere per falso presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Con il secondo motivo hanno contestato la quantificazione dei canoni, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, dell’art. 826 c.c., degli artt. 27 ss. l. 392/1978 e dell’art. 56-bis d.l. 69/2013, oltre a travisamento, errori di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza e insufficienza della motivazione. Con il terzo motivo hanno censurato l’addebito della mancata sottoscrizione dei contratti e del mancato pagamento dei canoni, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare l’esistenza di procedimenti sanzionatori edilizi e l’impossibilità di certificare la regolarità e l’idoneità degli immobili, nonché le trattative in corso sulla regolazione dei rapporti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, la diversità delle posizioni delle ricorrenti e la carenza di interesse, anche alla luce delle precedenti pronunce sugli atti presupposti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. In primo luogo, ha rilevato l’irritualità del ricorso collettivo, poiché le due società non presentavano un’identica posizione giuridica: una era attiva, l’altra in liquidazione e priva della disponibilità del bene, essendo stata immessa nel possesso il Comune in esecuzione di un ordine di rilascio. In secondo luogo, ha ravvisato carenza di interesse concreto e attuale: una ricorrente aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto concessorio e nessuna delle due aveva impugnato tempestivamente gli atti presupposti relativi alla destinazione pubblica dei beni e alla loro gestione mediante concessione. Tali atti erano stati inoltre ritenuti legittimi da precedenti sentenze del medesimo TAR. La censura sull’invalidità derivata è stata ritenuta comunque preclusa dal divieto di ne bis in idem; inoltre, l’eventuale accoglimento dell’appello contro la precedente sentenza avrebbe prodotto effetti caducatori automatici, sicché mancava interesse autonomo a proporla. La contestazione della quantificazione dei canoni è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi già pronunciato il giudice ordinario, che aveva ritenuto corretta la quantificazione. Quanto alle questioni edilizie, il TAR ha escluso che la presenza di beni non suscettibili di sanatoria e destinati alla rimozione impedisse la concessione dei terreni appartenenti al patrimonio indisponibile, precisando che la concessione riguardava la disponibilità del terreno e non la legittimazione delle opere sovrastanti. Anche le trattative in corso non rendevano illegittimo il ricorso allo strumento concessorio. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 826, comma 3, c.c.

    La controversia riguarda la classificazione e la gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale; il TAR ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento concessorio per consentire ai privati lo sfruttamento economico del terreno.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    Invocati dalle ricorrenti con riferimento all’obbligo di conclusione del procedimento e di motivazione; le relative censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • artt. 27 ss. l. 392/1978

    Richiamati dalle ricorrenti in relazione alla disciplina economica del rapporto; il TAR ha dichiarato inammissibile la contestazione della quantificazione dei canoni per difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 56-bis d.l. 69/2013, conv. con l. 98/2013

    Invocato in relazione al trasferimento e alla gestione dei beni; non ha condotto all’accoglimento delle censure.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo proposto da più soggetti è inammissibile quando i ricorrenti non dimostrino l’identità o almeno l’omogeneità delle rispettive posizioni giuridiche, il personale e concreto interesse alla decisione e la concreta fondatezza della domanda; la diversità della situazione sostanziale, anche derivante dalla perdita della disponibilità del bene da parte di uno dei ricorrenti, impedisce il cumulo soggettivo.
  • Manca l’interesse concreto e attuale a impugnare un provvedimento che non rinnova una concessione quando il ricorrente abbia rifiutato di sottoscrivere il contratto concessorio e non abbia impugnato gli atti presupposti che hanno definito la destinazione pubblica del bene e lo strumento concessorio di gestione.
  • Il giudice amministrativo non può riesaminare autonomamente la legittimità di atti presupposti già scrutinati in altro giudizio, quando ciò comporterebbe una violazione del divieto di ne bis in idem; se l’eventuale riforma della precedente decisione producesse effetti caducatori automatici, difetta inoltre un interesse autonomo alla reiterazione della censura.
  • La contestazione della quantificazione dei canoni di un rapporto concessorio appartiene alla giurisdizione ordinaria quando concerne un profilo patrimoniale del rapporto, sicché la relativa censura è inammissibile davanti al giudice amministrativo.
  • La presenza, su un terreno appartenente al patrimonio indisponibile comunale, di manufatti non suscettibili di sanatoria e destinati alla rimozione non impedisce il rilascio o il rinnovo della concessione avente a oggetto la disponibilità del terreno, senza che la concessione possa essere intesa come legittimazione delle opere sovrastanti.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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