Regolamento (UE) 2017/1905
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti nocivi per animali, consumatori e ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto nella riduzione della contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. Il testo fissa inoltre le condizioni di impiego, le indicazioni da riportare in etichetta e le misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare al preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Riguarda l’immissione e l’uso dell’additivo nei mangimi per polli da ingrasso e per specie avicole minori da ingrasso, alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il periodo di autorizzazione termina l’8 novembre 2027.
Autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione autorizza un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 quale additivo per l’alimentazione animale destinato a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e segue la valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente e utile a ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, stabilendone motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e corredata della documentazione richiesta, riguarda un preparato da classificare nella categoria degli "additivi zootecnici". Nel parere del 6 dicembre 2016, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente; ha inoltre riconosciuto che, nei mangimi per pollame, il prodotto è efficace nel ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. L’Autorità ha anche verificato la relazione del laboratorio di riferimento sul metodo di analisi.
Autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite. Il prodotto è collocato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con finalità specifica di riduzione della contaminazione delle carcasse con Salmonella mediante diminuzione della sua presenza nelle feci.
Identificazione del prodotto e composizione
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d1703 e indica quale titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. La composizione minima richiesta è pari ad almeno:
- 2 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma non rivestita;
- 1 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma rivestita.
Specie destinatarie e tenore d’impiego
L’autorizzazione riguarda:
- polli da ingrasso;
- specie avicole minori da ingrasso.
L’allegato prevede un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il regolamento non riporta altri limiti quantitativi nel testo fornito, ma rinvia alle condizioni tecniche dell’allegato.
Prescrizioni operative, etichettatura e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire i potenziali rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprensivi di protezione dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
L’allegato richiama i metodi di analisi per il controllo dell’additivo: il conteggio avviene mediante semina per inclusione su piastra in agar estratto di lievito glucosio addizionato di cloramfenicolo, secondo EN 15789:2009; l’identificazione avviene mediante metodo PCR.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato indica inoltre l’8 novembre 2027 come fine del periodo di autorizzazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base della valutazione e parere EFSA
Il regolamento si fonda sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere EFSA del 6 dicembre 2016, che conclude per l’assenza di effetti nocivi alle condizioni d’uso proposte e per l’efficacia nel ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. nei mangimi per pollame.
Composizione e identificazione dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d1703, il titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS, e la sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. La composizione minima è pari ad almeno 2 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma non rivestita e 1 × 10^10 CFU/g nella forma rivestita.
Specie bersaglio e tenore minimo
L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso. Il tenore minimo previsto nell’allegato è 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Condizioni d’uso e sicurezza per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
L’allegato rinvia a metodi di analisi per il conteggio mediante semina per inclusione su piastra in agar estratto di lievito glucosio addizionato di cloramfenicolo (EN 15789:2009) e per l’identificazione mediante PCR.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione l’8 novembre 2027.
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