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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46296/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all'impugnazione proposta dalla difesa di Soltani Aymen avverso la sentenza n. 6/2019 del GIP di Rimini (applicativa dell'espulsione), con questione se la controversia dovesse essere decisa dal Tribunale di sorveglianza (art. 680, comma 2 c.p.p., per le misure di sicurezza) ovvero dalla Corte di cassazione in ragione del regime speciale di impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; in rilievo anche censure sulla nullità della sentenza per difetto di notifica e sulla motivazione circa la pericolosità sociale. Inoltre la Corte ha valutato la regolarità formale dell'impugnazione (difensore abilitato o meno al patrocinio davanti alla Corte di cassazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che non sussisteva un conflitto negativo di competenza (poiché il secondo giudice aveva indicato un terzo giudice e non vi era stasi processuale). Ha quindi esaminato la qualificazione dell'impugnazione: pur richiamando la possibilità che, in casi limitati, l'appello relativo esclusivamente alla misura di sicurezza possa spettare al Tribunale di sorveglianza, ha ritenuto che nell'ipotesi concreta l'impugnazione verteva anche su vizi della sentenza ex art. 444 c.p.p. (nullità per notifica) e doveva essere riqualificata quale ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, co. 2‑bis c.p.p. Tuttavia il ricorso per cassazione così qualificato è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da un difensore che, al momento del deposito (20/01/2021), non risultava iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione (violazione di art. 613 e art. 591 c.p.p.). Il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la maggiorazione alla Cassa delle ammende per ragioni di carattere sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 è soggetta a un regime impugnatorio speciale; tuttavia, quando l'impugnazione concerne anche vizi relativi alla validità della sentenza (es. nullità per mancata notifica) può essere riqualificata come ricorso per cassazione.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda l'espulsione come sanzione accessoria nei reati di stupefacenti; la sua mancata applicazione era stata oggetto di gravame dalla Procura e aveva determinato annullamento con rinvio in primo grado.

  • art. 680, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede la competenza del Tribunale di sorveglianza per le impugnative relative alle misure di sicurezza; la Corte ha chiarito che tale norma non deroga automaticamente al regime speciale di impugnazione delle sentenze ex art. 444, specie se l'impugnazione investe anche vizi della sentenza stessa.

  • art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.

    Consente la riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione quando le censure eccedono la mera illegittimità della misura di sicurezza; la Corte l'ha applicata per riclassificare l'appello come ricorso per cassazione.

  • art. 579, comma 2 cod. proc. pen.

    Regime di impugnazione per le misure di sicurezza: la norma può indirizzare le impugnazioni al Tribunale di sorveglianza, ma non prevale sulle specificità dell'art. 444 quando l'impugnazione investe la validità della sentenza.

  • art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato.

  • art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; il mancato rispetto di tale requisito determina inammissibilità a pena di nullità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha disposto la condanna alle spese in capo al ricorrente.

Massime di principio

  • Non sussiste conflitto negativo di competenza quando il secondo giudice, cui sono stati trasmessi gli atti, indica la competenza di un terzo giudice: per sussistere il conflitto negativo è necessaria una situazione di stasi per rifiuto contemporaneo della competenza da parte di due organi.
  • Le sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) hanno un regime di impugnazione speciale; tuttavia, se l'impugnazione investe anche vizi procedurali o di validità della sentenza (es. nullità per notifica), è possibile la riqualificazione in ricorso per cassazione.
  • La previsione di competenza del Tribunale di sorveglianza per le misure di sicurezza (art. 680, comma 2) non abroga automaticamente il regime speciale di impugnazione delle sentenze ex art. 444: va valutato il contenuto concreto delle censure.
  • Se il giudizio viene riqualificato come ricorso per cassazione, è essenziale che il difensore che lo sottoscrive sia iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento del deposito; la mancata iscrizione comporta inammissibilità.
  • Quando si impugna una sentenza ex art. 444 conviene verificare prima la qualificazione dell'impugnazione (appello al Tribunale di sorveglianza o ricorso per cassazione) e la regolarità formale dell'atto (sottoscrizione da difensore abilitato) per evitare l'inammissibilità formale.
  • In caso di questioni miste (vizi procedurali della sentenza + illegittimità della misura di sicurezza), è prudente proporre il ricorso nella forma che consenta la più ampia tutela (solitamente ricorso per cassazione), avendo cura di rispettare i requisiti formali.

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