Sentenza n. 1611/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) della Determina Dirigenziale n. 221/A del 28.6.2022, notificata in data 6.9.2022, di ingiunzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del Dpr 380/2001; b) di ogni atto prodromico consequenziale e/o connesso e comunque lesivo dei diritti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione di due manufatti: un manufatto in ferro e muratura di circa 70 mq, ancorato a una platea in cemento, e un manufatto in legno di circa 20 mq. Ha dedotto, in primo luogo, difetto di istruttoria, error in procedendo e violazione della disciplina sul condono edilizio, sostenendo che le opere sanzionate coincidessero con quelle oggetto di una domanda di condono presentata nel 1995 dal dante causa e ancora non definita. Ha sostenuto che, in pendenza del procedimento di condono, operasse la sospensione dei procedimenti sanzionatori. In via subordinata ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto e genericità della motivazione, lamentando che il Comune non avesse precisato quali opere fossero successive alla domanda di condono né prodotto immagini idonee a dimostrare la difformità tra i manufatti esistenti e quelli oggetto della sanatoria. Dagli atti risultava che il manufatto oggetto della domanda del 1995 era stato modificato nel tempo: nel 1999 presentava due livelli, un sottotetto e una copertura a doppia falda, mentre i manufatti rilevati nel 2022 consistevano in costruzioni diverse, a un piano e con caratteristiche strutturali differenti. I rilievi satellitari indicavano inoltre che il manufatto principale era stato realizzato tra il 2019 e il 2020 e quello secondario tra il 2020 e il 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto dimostrato dagli atti e dai sopralluoghi della Polizia municipale che le opere attualmente esistenti non coincidessero con quelle oggetto della domanda di condono del 1995, essendo state profondamente modificate e, nella loro attuale consistenza, realizzate in epoca successiva. La pendenza della domanda di condono non impedisce quindi la demolizione di opere nuove e non autorizzate, né opera per esse la sospensione dei procedimenti sanzionatori. Le modifiche non riconducibili a meri interventi di completamento fanno inoltre venir meno la corrispondenza tra il bene rappresentato nella domanda e quello esistente, rendendo irrilevante la domanda di sanatoria rispetto alle opere sopravvenute. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dell’atto, poiché la qualificazione dei manufatti come nuove costruzioni emergeva dal verbale di sopralluogo del 27 aprile 2022 e dagli atti precedenti, conosciuti anche dal ricorrente e da lui prodotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione e ripristino delle opere abusive.
art. 35, comma 14, l. 47/1985
L'esecuzione di opere non autorizzate nel corso del procedimento di sanatoria determina l'improcedibilità dell'istanza, salvo che si tratti di meri interventi di completamento.
Le modifiche non autorizzate successive alla domanda di condono incidono sull’identità dell’opera oggetto della sanatoria; sono ammissibili soltanto meri interventi di completamento espressamente previsti dalla legge.
artt. 38 e 44 l. 47/1985
La disciplina della sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della domanda di condono non si applica alle opere nuove o modificate successivamente e non coincidenti con quelle oggetto della domanda.
art. 39, comma 1, l. 724/1994
È richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di condono, ma il giudice esclude che la relativa pendenza impedisca la demolizione di manufatti diversi e successivi.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’ordine di demolizione risulta assolto quando il verbale di sopralluogo e gli atti richiamati consentono di individuare le opere abusive e le ragioni della loro qualificazione come nuove costruzioni.
Massime di principio
- La pendenza di una domanda di condono edilizio sospende o condiziona l’attività sanzionatoria soltanto con riferimento alle opere effettivamente rappresentate nella domanda e non anche a manufatti nuovi o modificati successivamente senza titolo.
- La realizzazione, durante il procedimento di sanatoria, di modifiche non autorizzate che alterino l’identità o la consistenza dell’opera determina la perdita di corrispondenza tra il bene oggetto della domanda e quello esistente; tali modifiche non sono coperte dalla domanda di condono e possono essere demolite.
- Solo gli interventi qualificabili come meri completamenti, nei limiti espressamente consentiti dalla legge, possono essere eseguiti durante il procedimento di sanatoria senza compromettere la procedibilità della domanda.
- L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando il verbale di sopralluogo e gli atti istruttori richiamati consentono di individuare le opere, ricostruirne la consistenza e comprendere perché siano state qualificate come nuove costruzioni abusive.
- Il successivo eventuale ripristino delle opere non elimina la perdita di corrispondenza tra il manufatto esistente e quello rappresentato nella domanda di condono, né rende nuovamente procedibile una domanda divenuta irrilevante per effetto delle modifiche non autorizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →