Sentenza del 10/07/2018 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rapporto di lavoro subordinato - Transazione novativa su rapporto di lavoro - Importo percepito dal lavoratore - Redditi soggetti a tassazione separata - Natura pubblicistica - Inderogabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della somma percepita dal contribuente nel 2008 in seguito a una transazione novativa ed extragiudiziale conclusa con R.F.I. S.p.A. e T. S.p.A. La transazione aveva definito una controversia relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, già accertato dal Tribunale del Lavoro, sebbene il contribuente avesse rinunciato agli effetti della sentenza. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la somma fosse collegata esclusivamente alla transazione generale e dovesse essere assoggettata a tassazione ordinaria; il contribuente sosteneva invece che derivasse dal rapporto di lavoro e dovesse beneficiare della tassazione separata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto del contribuente al rimborso conseguente all'applicazione della tassazione separata. Secondo il giudice, la rinuncia agli effetti civilistici della sentenza non poteva incidere sugli effetti fiscali pubblicistici derivanti da norme imperative. Poiché la somma traeva la propria ragion d'essere dal rapporto di lavoro subordinato, doveva essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, ora art. 17, del D.P.R. n. 917/1986. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 16, ora art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
assoggettamento a tassazione separata delle somme e dei valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o di transazione, relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro
La norma impone la tassazione separata delle somme derivanti dalla definizione, anche transattiva, di una controversia collegata alla risoluzione o all'esistenza di un rapporto di lavoro. È sufficiente che la somma trovi la propria causa sostanziale nel rapporto lavorativo, anche se corrisposta mediante una transazione novativa.
Art. 32 del D.L. n. 41/1995, convertito nella L. n. 85/1995
modifica dell'art. 16, lettere a e c, del D.P.R. n. 917/1986
La disposizione ha ampliato l'ambito della tassazione separata includendo le somme percepite anche a titolo risarcitorio o in forza di una transazione relativa al rapporto di lavoro.
Principio della natura pubblicistica della disciplina tributaria
L'applicazione del regime fiscale previsto dalla legge non è nella disponibilità delle parti private. Una rinuncia o una qualificazione civilistica inserita nella transazione non può escludere gli effetti tributari stabiliti da norme imperative.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una somma transattiva occorre valutarne la causa sostanziale, cioè il rapporto o la controversia da cui deriva, non soltanto il titolo formale indicato nell'accordo.
- Le somme corrisposte in una transazione collegata all'esistenza, alla cessazione o alla risoluzione di un rapporto di lavoro possono essere soggette a tassazione separata anche quando la transazione è definita come novativa o generale.
- La rinuncia del lavoratore agli effetti di una sentenza o ai diritti civilistici derivanti dal rapporto non elimina automaticamente gli obblighi fiscali previsti dalla legge.
- Le parti non possono modificare mediante accordo privato il regime tributario applicabile, perché le norme fiscali imperative prevalgono sulla qualificazione negoziale scelta nella transazione.
- In casi analoghi è essenziale documentare il collegamento tra la somma ricevuta e il rapporto di lavoro, considerando oggetto della controversia, contenuto dell'accordo e ragione effettiva del pagamento.
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