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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19283/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La decisione è fondata sulla circostanza che la contribuente aveva presentato istanza in tal senso, aveva corrisposto l’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate e nessuna delle parti aveva richiesto la trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva ricevuto, per un’annualità risalente, una serie di avvisi di accertamento relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendente, IRPEG e ILOR. I ricorsi introdotti contro gli atti impositivi erano stati riuniti e definiti nei gradi di merito con conferma degli accertamenti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, deducendo una pluralità di motivi; dal testo, tuttavia, non emergono il contenuto specifico di tali censure, perché la Corte non le esamina nel merito. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, allegando il pagamento dell’importo liquidato dall’Agenzia; inoltre, nessuna delle parti ha chiesto la trattazione del processo entro il termine previsto.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base della disciplina sanzionatoria applicata nei precedenti gradi di merito alle ritenute contestate

  • art. 3 del d.l. n. 119 del 2018

    richiamato quale base dell’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, in presenza del pagamento dell’importo liquidato

  • d.l. n. 119 del 2018

    richiamato per la definizione agevolata e per la conseguente estinzione del giudizio in assenza di richiesta di trattazione entro il termine previsto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può determinare l’estinzione del giudizio di legittimità quando la parte contribuente dimostri di avere aderito alla definizione prevista dalla norma speciale e abbia effettuato il pagamento richiesto.
  • Quando la disciplina speciale prevede un termine per chiedere la trattazione del processo e nessuna delle parti lo rispetta, il giudizio è dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e regola le spese ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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