Cassazione Civile, Ordinanza n. 19283/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La decisione è fondata sulla circostanza che la contribuente aveva presentato istanza in tal senso, aveva corrisposto l’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate e nessuna delle parti aveva richiesto la trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ricevuto, per un’annualità risalente, una serie di avvisi di accertamento relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendente, IRPEG e ILOR. I ricorsi introdotti contro gli atti impositivi erano stati riuniti e definiti nei gradi di merito con conferma degli accertamenti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, deducendo una pluralità di motivi; dal testo, tuttavia, non emergono il contenuto specifico di tali censure, perché la Corte non le esamina nel merito. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, allegando il pagamento dell’importo liquidato dall’Agenzia; inoltre, nessuna delle parti ha chiesto la trattazione del processo entro il termine previsto.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base della disciplina sanzionatoria applicata nei precedenti gradi di merito alle ritenute contestate
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
richiamato quale base dell’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, in presenza del pagamento dell’importo liquidato
d.l. n. 119 del 2018
richiamato per la definizione agevolata e per la conseguente estinzione del giudizio in assenza di richiesta di trattazione entro il termine previsto
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può determinare l’estinzione del giudizio di legittimità quando la parte contribuente dimostri di avere aderito alla definizione prevista dalla norma speciale e abbia effettuato il pagamento richiesto.
- Quando la disciplina speciale prevede un termine per chiedere la trattazione del processo e nessuna delle parti lo rispetta, il giudizio è dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e regola le spese ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate.
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