Cassazione Civile, Ordinanza n. 06807/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale fallimentare, della domanda di due creditori ammessi al passivo chirografario di un fallimento, i quali chiedevano di concorrere, in tutto o in parte e sino alla concorrenza del proprio credito, sulle somme accantonate per i c.d. creditori irreperibili dopo il riparto finale. Le ricorrenti sostenevano che, nel testo previgente dell'art. 117, comma 3, l.fall., il deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili avesse natura di deposito liberatorio ma non determinasse una perdita definitiva della disponibilità delle somme, con possibilità di una distribuzione supplementare ai creditori rimasti insoddisfatti dopo cinque anni; invocavano inoltre una continuità con la successiva disciplina dell'art. 117, comma 4, l.fall. e denunciavano un contrasto dell'interpretazione seguita dal Tribunale con gli artt. 24, 41, 42 e 3 Cost. e con l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, per le procedure assoggettate al testo previgente, il deposito presso l'istituto di credito equivale a distribuzione e comporta la fuoriuscita delle somme dalla massa attiva, con conseguente impossibilità di un riparto supplementare a favore di altri creditori; ha inoltre escluso che l'art. 1213 c.c. o l'art. 1411 c.c. possano giustificare la tesi delle ricorrenti, e ha negato la fondatezza delle censure di incostituzionalità e di contrasto convenzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nel regime dell'art. 117, comma 3, l.fall. applicabile ratione temporis alle procedure pendenti prima della riforma del 2006-2007, le somme depositate per i creditori irreperibili non restano nella disponibilità della procedura fallimentare e non possono essere redistribuite ai creditori rimasti insoddisfatti. Ha escluso che il deposito possa essere letto come deposito liberatorio suscettibile di successivo ritiro o come contratto a favore di terzi, e ha respinto le censure di incompatibilità costituzionale e convenzionale. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna condanna alle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, l.fall.
nel regime anteriore alla riforma il deposito delle somme per i creditori irreperibili ha efficacia liberatoria per la procedura e fa uscire le somme dalla massa attiva, impedendo un riparto supplementare
art. 117, comma 4, l.fall.
richiamato solo per escludere una continuità normativa idonea a fondare la redistribuzione delle somme nel regime previgente
art. 1210 c.c.
evocato dalle ricorrenti come figura del deposito liberatorio, ma la Corte non lo ritiene decisivo per ricavare la redistribuibilità delle somme
art. 1213 c.c.
il ritiro del deposito richiede il consenso del creditore interessato, consenso incompatibile con la mera inerzia dei creditori irreperibili
art. 1411 c.c.
esclusa l'applicabilità del contratto a favore di terzi, poiché il deposito in questione non crea una relazione contrattuale a favore dei creditori irreperibili
art. 2 d.l. 143/2008, conv. con l. 181/2008
richiamato quale disciplina della devoluzione al Fondo Unico Giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni
art. 150 d.lgs. 5/2006
norma transitoria che mantiene applicabile la legge fallimentare previgente alle procedure pendenti
art. 2 r.d. 149/1910
richiamato quanto alle forme dei depositi giudiziari presso l'ufficio postale incaricato del servizio
art. 24 Cost.
invocato dalle ricorrenti, ma ritenuto non violato dalla disciplina applicata
art. 41 Cost.
invocato dalle ricorrenti, ma ritenuto non violato
art. 42 Cost.
invocato dalle ricorrenti, ma ritenuto non violato
art. 3 Cost.
invocato dalle ricorrenti, ma ritenuto non violato, non essendo irrazionale la scelta legislativa previgente
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina applicata non incide su un diritto dei creditori insoddisfatti alle somme già assegnate ai creditori irreperibili, poiché tali somme sono fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sono emersi elementi idonei a mutare l'orientamento consolidato della Corte
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 117 l.fall., il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili presso l'istituto di credito designato equivale a distribuzione e determina l'uscita delle somme dalla massa attiva fallimentare, con conseguente indisponibilità per gli organi della procedura.
- Una volta effettuato il deposito liberatorio previsto dalla disciplina fallimentare previgente, i creditori rimasti insoddisfatti non possono pretendere un riparto supplementare sulle somme accantonate per i creditori irreperibili.
- L'inerzia dei creditori irreperibili non è assimilabile al consenso richiesto per il ritiro del deposito ai sensi dell'art. 1213 c.c., né consente di configurare un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.
- La disciplina che devolve all'erario o al Fondo unico giustizia le somme non riscosse entro il termine previsto non viola di per sé i parametri costituzionali o convenzionali, se le somme hanno già perso il nesso di disponibilità con la procedura e con gli altri creditori.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., è decisivo che la censura non offra elementi nuovi idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato.
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