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Circolare

Circolare n. 45/E del 30/12/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, per decorrere dal 2017, come individuare le utenze elettriche residenziali su cui addebitare il canone TV, come gestire più utenze intestate allo stesso soggetto, volture e switch, e come calcolare gli importi dovuti nei diversi casi. Vengono inoltre riepilogate le regole sulle dichiarazioni sostitutive di non detenzione o di sussistenza di altra utenza già gravata dal canone, nonché i casi di non addebito per pagamento con altre modalità o per esenzione. Sono riportate le tabelle con importi annuali, semestrali, rate mensili e casistiche particolari di attivazione/disattivazione e revoca.

Canone TV 2017: criteri di addebito in bolletta e importi dovuti

Canone TV 2017: regole di addebito in bolletta e determinazione degli importi

La circolare esplicita le regole operative per l’addebito del canone di abbonamento alla televisione per uso privato a decorrere dal 2017, nel nuovo sistema di riscossione tramite bolletta elettrica introdotto dalla legge di stabilità 2016. L’obiettivo è fornire criteri uniformi per individuare le utenze residenziali addebitabili, determinare gli importi dovuti nelle diverse situazioni e gestire le informazioni da trasmettere alle imprese elettriche tramite il Sistema informativo integrato.

Quadro normativo di riferimento e finalità della circolare

La disciplina trae origine dall’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto l’addebito del canone TV sulle fatture dell’energia elettrica. La circolare ricorda che, quando esiste un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica di un soggetto, si presume la detenzione dell’apparecchio televisivo e quindi l’obbligo di pagamento del canone.

Per i titolari di utenza elettrica residenziale, il canone è riscosso in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture con scadenza successiva a quella della rata. Ai fini dell’inserimento in fattura, le rate si considerano scadute il primo giorno dei mesi da gennaio a ottobre. In sede di prima applicazione erano già state previste regole transitorie per il 2016, mentre la presente circolare aggiorna i criteri per il 2017, anno per il quale la legge di bilancio ha fissato il canone complessivo in 90 euro.

Individuazione delle utenze residenziali addebitabili

L’individuazione delle utenze addebitabili avviene in base alla coincidenza tra luogo di fornitura dell’energia e residenza anagrafica. La circolare distingue tra due categorie:

  • i contratti della tipologia "clienti residenti", per i quali l’utente ha dichiarato al fornitore la propria residenza nel luogo di fornitura;
  • i contratti della tipologia "altri clienti domestici", per i quali la coincidenza con la residenza è ricostruita tramite le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, nell’ambito dell’allineamento delle banche dati previsto dal regolamento.

Per le utenze in tariffa D1 o D2, che sono destinate ai soli usi domestici residenziali, l’addebito opera in via generale, salvo il caso di utenze associate esclusivamente a codici fiscali numerici di 11 cifre. Per le utenze in tariffa D3, che possono comprendere anche usi diversi da quelli residenziali, l’addebito è possibile solo se l’utenza risulta residenziale e collegata a codici fiscali alfanumerici, anche a seguito dell’allineamento delle banche dati.

Pluralità di utenze, volture e switch

La circolare conferma che il canone è dovuto una sola volta per soggetto e per nucleo familiare anagrafico, anche se per lo stesso codice fiscale risultano più forniture residenziali. In tale caso il canone viene addebitato su una sola utenza.

Se coesistono contratti di tipologia diversa, uno "clienti residenti" e uno o più "altri clienti domestici", prevale la fornitura qualificata come "clienti residenti", indipendentemente dalla data di attivazione. Se invece tutte le forniture sono della tipologia "clienti residenti", si considera addebitabile quella con attivazione più recente o, in mancanza, quella con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale più recente.

La voltura è assimilata, ai fini dell’addebito, alla cessazione della fornitura al cliente uscente e alla nuova attivazione al cliente entrante. Le volture mortis causa non determinano automaticamente variazioni nell’addebito, salvo che il nuovo intestatario abbia già un’utenza addebitabile o siano presenti cause di non addebito risultanti dai flussi informativi.

Lo switch, inteso come cambio di fornitore a parità di punto di prelievo e cliente finale, non ha di per sé effetti sull’addebito, purché resti attiva una fornitura rientrante tra quelle addebitabili.

Importo del canone e modalità di rateizzazione

Per il 2017 il canone complessivo è pari a 90 euro. La circolare riporta gli importi applicabili secondo le tabelle dello Sportello SAT:

  • per il rinnovo degli abbonamenti uso privato: 90,00 euro annui, 45,94 euro semestrali, 23,93 euro trimestrali;
  • per i nuovi abbonamenti uso privato: importi differenziati in base al mese di decorrenza, da 45,94 euro per gennaio-giugno fino a 3,11 euro per dicembre, con importo annuo pieno di 90,00 euro da gennaio a dicembre.

Per le utenze già attive al 1° gennaio, il canone è addebitato in 10 rate da 9,00 euro ciascuna. Per le nuove attivazioni, il numero delle rate e l’importo della singola rata dipendono dal mese di attivazione: ad esempio, 10 rate da 9,00 euro per attivazione a gennaio, 9 rate da 9,38 euro per febbraio, fino a una sola rata per le attivazioni di ottobre, novembre e dicembre, con importi rispettivamente di 26,04 euro, 18,73 euro e 11,43 euro.

La circolare disciplina anche il caso in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre, con una tabella dedicata che prevede importi proporzionati al mese di attivazione e rate comprese tra 6 rate da 7,66 euro per gennaio e 1 rata da 9,42 euro per giugno.

Casi particolari di attivazione e disattivazione dell’utenza

La tabella dei casi particolari disciplina gli effetti di attivazioni e disattivazioni in corso d’anno. In sintesi:

  • se una fornitura residente viene attivata dopo il 1° gennaio ed entro il 30 settembre, il canone si applica dalla rata del mese di attivazione;
  • se l’attivazione avviene dal 1° ottobre, il canone si applica dal mese di attivazione e, se esiste ancora una fornitura attiva a gennaio dell’anno successivo, le rate mancanti vengono recuperate allora; in mancanza di una fornitura attiva a gennaio, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate;
  • se una fornitura attiva al 1° gennaio viene disattivata entro il 30 settembre e non viene riattivata nello stesso anno, il canone è dovuto solo fino al mese di disattivazione;
  • se la fornitura viene disattivata in corso d’anno e poi riattivata entro il 30 settembre, il canone è dovuto per l’intero anno, distribuendo le rate tra vecchia e nuova fornitura;
  • se la nuova attivazione avviene dopo il 30 settembre, il canone per l’anno resta dovuto secondo le regole indicate e le rate residue sono trattate nell’anno successivo o segnalate all’Agenzia delle entrate;
  • se nel corso dell’anno la fornitura passa da residente a non residente, il canone si applica solo per i mesi in cui la fornitura è qualificata come residente.

Dichiarazioni sostitutive: non detenzione e altra utenza già gravata

Ai fini dell’addebito rilevano i flussi informativi relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti. La circolare distingue due ipotesi principali:

  • la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo, compilando il quadro A del modello;
  • la dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone, compilando il quadro B.

Per tali dichiarazioni valgono le regole già fissate dai provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 e del 21 aprile 2016. Nei flussi informativi sono riportati il codice fiscale, il quadro compilato, il tipo di dichiarazione e la data di presentazione.

Effetti della dichiarazione di non detenzione, quadro A

Per i titolari di utenze attive al 1° gennaio che presentano il quadro A, gli effetti dipendono dalla data di presentazione:

  • dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento, il canone non è dovuto per l’intero anno;
  • dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone è dovuto per il primo semestre e non per il secondo;
  • dal 1° luglio dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non per l’anno successivo.

Per i soggetti con sole utenze attivate dopo il 1° gennaio:

  • se la dichiarazione è presentata entro il primo mese successivo all’attivazione, il canone non è dovuto per l’intero anno;
  • se la dichiarazione è presentata oltre tale termine ma entro il 30 giugno, il canone è dovuto per il primo semestre;
  • se è presentata oltre tale termine e dal 1° luglio fino al 31 gennaio successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento secondo la tabella delle nuove attivazioni.

Se l’informazione di non addebito arriva troppo tardi per evitare l’addebito, questo viene interrotto dalla rata immediatamente successiva alla ricezione del flusso, fermo restando il rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso. La revoca della dichiarazione comporta invece il ripristino dell’addebito dal mese di presentazione, con recupero delle rate scadute dalla data di revoca nella prima rata utile.

Effetti della dichiarazione di altra utenza già gravata, quadro B

Per i contribuenti che dichiarano la sussistenza di altra utenza elettrica sulla quale il canone è già dovuto, non si procede all’addebito. Se il flusso informativo arriva troppo tardi, l’addebito viene interrotto dalla rata successiva alla ricezione, con diritto al rimborso dell’eccedenza versata.

Anche in questo caso, la revoca della dichiarazione determina il ritorno all’addebito dal mese di presentazione. L’importo dovuto viene calcolato in base alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, applicando la tabella delle nuove attivazioni, e nella prima rata utile sono addebitate le rate già scadute dalla data della revoca.

Altri soggetti non addebitabili: famiglia anagrafica, esenzioni e pagamenti alternativi

La circolare considera anche i soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, individuati dall’Agenzia delle entrate, per i quali non si deve procedere all’addebito sulle bollette elettriche perché il canone è stato pagato con altre modalità oppure perché almeno un componente è esente ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 o per effetto di Convenzioni internazionali.

Nei flussi informativi relativi a tali soggetti sono indicati il codice fiscale, la data di decorrenza del non addebito e la data di scadenza del non addebito. La decorrenza viene combinata con la data di attivazione dell’utenza per stabilire se il canone non è dovuto per l’intero anno, per il primo semestre o per l’intero anno con applicazione delle tabelle di riferimento.

In particolare:

  • se il non addebito decorre dal 1° gennaio o dalla data di attivazione, il canone non è dovuto per l’intero anno;
  • se la decorrenza è successiva all’attivazione ed è compresa tra il 2 gennaio e il 1° luglio, il canone è dovuto per il primo semestre;
  • se la decorrenza è successiva al 1° luglio, il canone è dovuto per l’intero anno.

La scadenza del non addebito viene invece utilizzata per determinare il mese fino al quale il canone non è dovuto, applicando le regole delle nuove attivazioni. Se la comunicazione arriva in ritardo, l’addebito cessa dalla rata immediatamente successiva alla ricezione del flusso e le eventuali rate già maturate vengono recuperate nella prima rata utile.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si inserisce nel nuovo sistema di riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato introdotto dalla legge di stabilità 2016, che prevede l’addebito sulle fatture dell’energia elettrica. Per il 2017 il canone è fissato in 90 euro complessivi e la circolare serve a definire le regole operative per determinare le utenze addebitabili e gli importi da inserire in fattura.

Individuazione delle utenze residenziali addebitabili

Sono considerate addebitabili le utenze residenziali sulla base della coincidenza tra luogo di fornitura dell’energia e residenza anagrafica. Per i contratti "clienti residenti" la coincidenza deriva dalla dichiarazione resa al gestore; per gli "altri clienti domestici" deriva dai dati dell’Anagrafe tributaria in fase di allineamento. Le utenze in tariffa D1 o D2 sono addebitabili salvo quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre; le utenze in tariffa D3 sono addebitabili se residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici.

Pluralità di utenze, volture e switch

Se per lo stesso codice fiscale risultano più utenze residenziali, il canone si addebita una sola volta. In presenza di un contratto "clienti residenti" e di uno o più "altri clienti domestici", prevale il contratto della prima tipologia. Se le utenze sono tutte "clienti residenti", si considera addebitabile quella con attivazione più recente o, in mancanza, con inserimento più recente nel RCU. Le volture sono trattate come cessazione e nuova attivazione; le volture mortis causa non modificano di per sé l’addebito salvo che il subentrante abbia già un’utenza addebitabile o vi siano cause di non addebito. Lo switch non incide sull’addebito se resta attiva una fornitura addebitabile per il medesimo cliente.

Importi del canone e rateizzazione

Per il 2017 il canone annuale è pari a 90 euro. La circolare riporta gli importi per il rinnovo degli abbonamenti (annuale 90,00; semestrale 45,94; trimestrale 23,93) e per i nuovi abbonamenti, modulati in base al mese di attivazione. Il pagamento avviene in dieci rate mensili per le utenze già attive al 1° gennaio; per le nuove attivazioni il numero di rate e l’importo variano in funzione del mese di attivazione. È prevista anche una tabella per il solo primo semestre e una tabella per casi particolari di attivazione/disattivazione.

Dichiarazioni sostitutive e non addebito

La circolare disciplina gli effetti delle dichiarazioni sostitutive di non detenzione (quadro A) e di sussistenza di altra utenza già gravata dal canone (quadro B). In base alla data di presentazione, il canone può non essere dovuto per l’intero anno, per il solo primo semestre o per l’intero anno di riferimento, con effetti diversi per utenze già attive o di nuova attivazione. In caso di revoca della dichiarazione, l’addebito riprende dal mese di presentazione e le rate arretrate vengono recuperate nella prima rata utile. Sono inoltre richiamati i flussi informativi che consentono all’Agenzia delle entrate di comunicare alle imprese elettriche i soggetti non addebitabili.

Altri soggetti non addebitabili

Rientrano tra i non addebitabili anche i soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica per i quali il canone è stato pagato con altre modalità oppure che beneficiano di esenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 o di Convenzioni internazionali. La decorrenza e la scadenza del non addebito sono coordinate con la data di attivazione dell’utenza per determinare se il canone non è dovuto per l’intero anno, per il primo semestre o per l’intero anno con riferimento alle tabelle applicabili.

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