Sentenza del 15/10/2015 n. 8341 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO - ATTI IMPUGNABILI - Art. 19 d.lgs. 546/1992 - Diniego all'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, la comunicazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato l'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica. La contestazione riguardava quindi la possibilità di impugnare autonomamente tale diniego prima dell'eventuale emissione di un avviso di accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego non è stato considerato un atto autonomamente impugnabile, perché esprime soltanto una valutazione dell'Amministrazione finanziaria i cui effetti impositivi dipendono da un successivo avviso di accertamento. Tale avviso potrebbe anche non essere emesso, oppure l'ufficio potrebbe rivedere la propria valutazione. L'eventuale contestazione potrà quindi essere proposta contro il successivo atto impositivo, ove emesso.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego all'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo non è stato ritenuto autonomamente impugnabile, in quanto privo di effetti impositivi immediati e non necessariamente seguito da un avviso di accertamento.
Disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistemica
Il diniego alla disapplicazione costituisce una valutazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria; gli effetti fiscali della disciplina possono essere contestati dal contribuente in sede di impugnazione dell'eventuale successivo atto impositivo.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se rientra tra gli atti previsti dalla legge processuale tributaria e produce effetti impositivi immediati o lesivi.
- Le comunicazioni o valutazioni preventive che non determinano ancora una pretesa tributaria definitiva, come il diniego di una disapplicazione, di regola non possono essere impugnate autonomamente.
- Il contribuente deve normalmente attendere l'eventuale avviso di accertamento o altro atto impositivo conseguente e contestare in quella sede sia l'atto sia i presupposti della valutazione preventiva.
- Il successivo atto impositivo non è necessariamente dovuto: l'ufficio può non procedere oppure modificare la propria valutazione. Per questo il diniego preventivo non determina, da solo, una lesione definitiva e attuale.
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