Cassazione Penale, Sentenza n. 45543/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado per due motivi principali: (1) nullità del decreto penale di condanna perché privo dell'avviso relativo alla facoltà di chiedere, con l'atto di opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova; la nullità non sarebbe sanata dalla rimessione in termini disposta dal Tribunale, perché la messa alla prova dovrebbe essere disposta dal giudice per le indagini preliminari (g.i.p.); (2) vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili: la Corte di appello avrebbe utilizzato il criterio della "probabilità prevalente" ("più probabile che non") per ritenere la responsabilità civile dell'imputato, mentre, secondo il ricorrente, la valutazione dell'attribuzione della condotta avrebbe dovuto seguire il canone penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio; inoltre il ricorrente sostiene che elementi concreti indicherebbero come autrice delle molestie la moglie Teresa Rivetti, che si era autoaccusata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ricordato che l'opposizione al decreto penale lo rende caducato e che le eventuali nullità del decreto perdono rilievo dopo l'opposizione; la rimessione in termini è strumento idoneo a consentire l'accesso ai riti speciali (inclusa la messa alla prova) quando la tempestività sia stata compromessa. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sent. n.182/2021 e Sez. U. n.36208/2024 - Calpitano) e ha precisato che, pur rimanendo il giudice d'appello vincolato al divieto di accertare la responsabilità penale in presenza di estinzione per prescrizione, la presenza della parte civile impone al giudice di valutare se ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito; tuttavia la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia comunque rivalutato il materiale probatorio con criteri compatibili con i precedenti di Sezioni Unite (Tettamanti e Calpitano) e abbia fornito adeguata motivazione sulla paternità delle condotte (utenze telefoniche intestate all'imputato, modalità temporali, inattendibilità dell'autoaccusa della signora Teresa Rivetti). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Norma che punisce le molestie telefoniche; è il titolo di reato per cui l'imputato era stato originariamente condannato in primo grado.
art. 2043 cod. civ.
Fondamento della responsabilità civile aquiliana: la Corte d'appello ha valutato, anche a seguito dell'estinzione del reato, se esistesse un fatto ingiusto pregiudizievole attribuibile all'imputato ai fini della pronuncia civile.
art. 578 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza: disciplina gli effetti dell'impugnazione e l'operatività della cognizione in presenza della parte civile dopo estinzione del reato; interpretata nel senso che il giudice d'impugnazione non può affermare la responsabilità penale per il reato estinto, ma deve regolare gli effetti civili della decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale residente nell'ordinamento per la condanna alle spese processuali; sulla base di essa la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2021
Ha stabilito che il giudice dell'impugnazione, dopo declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, deve limitarsi a regolare gli effetti civili accertando gli elementi dell'illecito civile senza poter affermare la responsabilità penale; ha anche ammesso l'uso del criterio della "probabilità prevalente" per la causalità, pur richiamando i limiti della materia.
Sezioni Unite civili (Tettamanti, n. 35490/2009)
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009
Ha affermato che, in presenza di parte civile, il giudice dell'appello chiamato a valutare un compendio probatorio ai fini civili deve eventualmente procedere a una "cognizione piena"; la pronuncia è stata utilizzata per dire che l'assoluzione nel merito può prevalere sulla causa estintiva se i presupposti probatori del processo penale sono soddisfatti.
Sezioni Unite penali (Calpitano, n. 36208/2024)
Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024
Ha ribadito che il giudice d'appello, pur dovendo rispettare la tutela della presunzione di innocenza, è tenuto a valutare la possibilità di pronunciare l'assoluzione nel merito quando la presenza della parte civile impone la riconsiderazione delle prove; conferma che non è ammesso trattare come colpevoli soggetti prosciolti senza soddisfare i requisiti probatori del processo penale.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale fa venir meno la rilevanza delle eventuali nullità formali del decreto: il procedimento prosegue e l'accesso ai riti speciali (p.es. messa alla prova) può essere preservato anche tramite rimessione in termini se la tempestività è stata compromessa.
- Se, in appello, il reato si estingue per prescrizione, il giudice non può dichiarare la responsabilità penale per il reato estinto; tuttavia la presenza della parte civile impone al giudice d'appello di valutare se sussistano i presupposti per l'assoluzione nel merito o, in difetto, per statuizioni civili fondate su una valutazione probatoria adeguata.
- Nel processo civile la "preponderanza dell'evidenza" ("più probabile che non") è criterio direttivo specifico soprattutto per questioni di causalità; fuori della causalità, e in particolare per l'attribuzione della condotta a un soggetto, la prova richiesta non si riduce automaticamente: l'identificazione del responsabile richiede prova compiuta, anche per via indiziaria, secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La Corte di Cassazione richiede che la conferma di responsabilità civile, anche dopo estinzione del reato, sia sorretta da una motivazione puntuale e coerente con gli standard probatori applicabili: elementi oggettivi (es. intestazione utenze, modalità, riscontri documentali) e l'inattendibilità di autoaccuse possono giustificare la statuizione civile.
- In situazioni con dichiarazioni contraddittorie o autoaccuse di terzi, valutare la attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni con elementi esterni e circostanziali; l'assenza di alternative più convincenti non è di per sé sufficiente per attribuire la responsabilità.
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