Ordinanza n. 862/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Abruzzo; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Abruzzo per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria conclusiva e atti relativi alla prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, con riferimento alla Regione Abruzzo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria conclusiva, l'elenco dei vincitori e degli idonei, gli esiti della prova scritta, la prova stessa, i verbali di correzione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali della selezione pubblica per l'assunzione di 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio della prova scritta e la riedizione della valutazione, con conseguente ricollocazione in graduatoria. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso né sulla fondatezza delle censure. Rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifiche indicazioni sul contenuto dell'avviso e sugli obblighi di mantenimento della documentazione online. Ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza per effettuare la notificazione e il successivo termine perentorio di 10 giorni per depositarne la prova, avvertendo che l'inosservanza comporterà l'improcedibilità del ricorso. Ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 29 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
È sufficiente, nella fase considerata, la notificazione ad almeno un controinteressato, ferma la necessità di integrare successivamente il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è difficoltoso, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari, inclusi quelli utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è effettuata secondo le modalità stabilite dal giudice per assicurare la conoscibilità del giudizio ai soggetti interessati.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'omesso adempimento, entro i termini assegnati, della notificazione per pubblici proclami o del deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati a partecipare tutti i soggetti utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, non essendo sufficiente la notificazione iniziale a un solo controinteressato.
- Quando i controinteressati sono numerosi e il reperimento dei loro indirizzi è difficoltoso, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, stabilendone contenuti e modalità concrete.
- Il termine assegnato dal giudice per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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