Ordinanza n. 504/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Caserta n. a12/imm.ne/25 del 25.07.2025, di rigetto istanza di rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Caserta di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla ritenuta falsità della dichiarazione di ospitalità prodotta a corredo dell'istanza, accertata dalla Questura mediante verifiche presso gli uffici anagrafici del Comune di Casaluce. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la propria buona fede e di essere stato indotto in errore da terzi, anche in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure amministrative. Ha inoltre allegato il pericolo di allontanamento dal territorio nazionale e l'impossibilità di iniziare l'attività lavorativa per la quale aveva richiesto il permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la falsità di un documento essenziale, riscontrata dall'Amministrazione presso gli uffici anagrafici comunali, costituisca un presupposto di fatto autonomamente idoneo a sorreggere il diniego e il giudizio di inaffidabilità del richiedente. Le allegazioni sulla buona fede e sull'induzione in errore da parte di terzi riguardano profili soggettivi da approfondire nel merito e, allo stato, non superano l'oggettiva non veridicità della documentazione. Quanto al periculum, il rischio di allontanamento e la mancata possibilità di lavorare sono stati considerati conseguenze dirette e prevedibili del diniego, non caratterizzate da gravità e irreparabilità, soprattutto in assenza di manifesta illegittimità dell'atto. Il TAR ha inoltre valorizzato il considerevole ritardo del ricorrente nella presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito, incompatibile con una situazione di urgenza eccezionale e indifferibile. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il pregiudizio deve presentare carattere di gravità e irreparabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la falsità accertata di un documento essenziale prodotto dal richiedente nell'ambito di un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno è, in via sommaria, idonea a sorreggere il diniego e a escludere il fumus boni iuris, salvo che le allegazioni del privato offrano elementi immediatamente idonei a superare l'accertamento oggettivo dell'Amministrazione.
- La buona fede del richiedente e l'eventuale induzione in errore da parte di terzi costituiscono profili soggettivi che, quando richiedano approfondimenti istruttori, non sono sufficienti nella fase cautelare a neutralizzare la rilevanza della non veridicità della documentazione prodotta.
- Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale e l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa conseguenti a un diniego di permesso di soggiorno non integrano automaticamente il periculum in mora: in assenza di manifesta illegittimità dell'atto, tali pregiudizi sono conseguenze dirette e prevedibili del diniego e non assumono, per ciò solo, carattere di gravità e irreparabilità.
- La condotta processuale consistente nel ritardare considerevolmente la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito può essere valorizzata per escludere o attenuare l'attualità e la gravità dell'urgenza cautelare allegata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →