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Ordinanza

Ordinanza n. 504/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Caserta n. a12/imm.ne/25 del 25.07.2025, di rigetto istanza di rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202506433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Caserta di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla ritenuta falsità della dichiarazione di ospitalità prodotta a corredo dell'istanza, accertata dalla Questura mediante verifiche presso gli uffici anagrafici del Comune di Casaluce. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la propria buona fede e di essere stato indotto in errore da terzi, anche in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure amministrative. Ha inoltre allegato il pericolo di allontanamento dal territorio nazionale e l'impossibilità di iniziare l'attività lavorativa per la quale aveva richiesto il permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la falsità di un documento essenziale, riscontrata dall'Amministrazione presso gli uffici anagrafici comunali, costituisca un presupposto di fatto autonomamente idoneo a sorreggere il diniego e il giudizio di inaffidabilità del richiedente. Le allegazioni sulla buona fede e sull'induzione in errore da parte di terzi riguardano profili soggettivi da approfondire nel merito e, allo stato, non superano l'oggettiva non veridicità della documentazione. Quanto al periculum, il rischio di allontanamento e la mancata possibilità di lavorare sono stati considerati conseguenze dirette e prevedibili del diniego, non caratterizzate da gravità e irreparabilità, soprattutto in assenza di manifesta illegittimità dell'atto. Il TAR ha inoltre valorizzato il considerevole ritardo del ricorrente nella presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito, incompatibile con una situazione di urgenza eccezionale e indifferibile. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il pregiudizio deve presentare carattere di gravità e irreparabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la falsità accertata di un documento essenziale prodotto dal richiedente nell'ambito di un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno è, in via sommaria, idonea a sorreggere il diniego e a escludere il fumus boni iuris, salvo che le allegazioni del privato offrano elementi immediatamente idonei a superare l'accertamento oggettivo dell'Amministrazione.
  • La buona fede del richiedente e l'eventuale induzione in errore da parte di terzi costituiscono profili soggettivi che, quando richiedano approfondimenti istruttori, non sono sufficienti nella fase cautelare a neutralizzare la rilevanza della non veridicità della documentazione prodotta.
  • Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale e l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa conseguenti a un diniego di permesso di soggiorno non integrano automaticamente il periculum in mora: in assenza di manifesta illegittimità dell'atto, tali pregiudizi sono conseguenze dirette e prevedibili del diniego e non assumono, per ciò solo, carattere di gravità e irreparabilità.
  • La condotta processuale consistente nel ritardare considerevolmente la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito può essere valorizzata per escludere o attenuare l'attualità e la gravità dell'urgenza cautelare allegata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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